Legge Regionale 1 ottobre 2015 , n. 27

Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo

(BURL n. 40, suppl. del 02 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-01;27

Art. 6
(Competenze delle province e della Città metropolitana di Milano)
1. Le province e la Città metropolitana di Milano concorrono allo sviluppo delle attività di promozione turistica integrata del territorio di competenza, mediante la realizzazione di specifici progetti concordati con la Giunta regionale.
2. Le attività di cui al comma 1 devono essere coerenti con le priorità e le linee di azione individuate dalla Regione e con quelle previste dal piano intermedio della promozione turistica e dell’attrattività.(4)
3. Le province e la Città metropolitana di Milano esercitano le funzioni relative a:
a) abilitazioni per le professioni turistiche e vigilanza e controllo sull'esercizio delle stesse;
b) classificazione delle strutture ricettive sulla base dei requisiti previsti con regolamento della Giunta regionale, nonché alimentazione e aggiornamento del sistema informativo regionale di cui all’articolo 14, comma 3, con i dati relativi alle strutture ricettive, anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi nei confronti dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT);(5)
c) vigilanza e controllo sul mantenimento dei requisiti di classificazione di cui alla lettera b);
d) raccolta e trasmissione alla Regione dei dati statistici mensili sul movimento dei clienti nelle strutture ricettive, secondo criteri, termini e modalità definiti dalla Giunta regionale, nel rispetto degli indirizzi impartiti nell'ambito del sistema statistico regionale, nazionale ed europeo;
e) comunicazioni concernenti le attrezzature e le tariffe delle strutture ricettive;
f) raccolta e redazione di informazioni turistiche locali ai fini dell'implementazione del portale turistico regionale e connesso sviluppo delle attività on line;
g) collaborazione e sostegno alle reti di informazione e accoglienza;
h) vigilanza e controllo sulle attività delle associazioni pro loco;
i) raccolta e comunicazione delle segnalazioni dei turisti relativamente alle attrezzature, ai prezzi delle strutture ricettive e alle tariffe dei servizi e delle professioni turistiche.
4. Con riferimento alle funzioni previste al comma 3 si provvede con le risorse individuate nell'ambito dell'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).
5. La provincia di Sondrio, in considerazione delle sue caratteristiche territoriali, gestisce specifici interventi per lo sviluppo della filiera del turismo e dell'attrattività territoriale di montagna.
6. Le province e la Città metropolitana di Milano, d'intesa con la Regione e nel rispetto delle norme previste dalla presente legge, possono avvalersi delle CCIAA per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 3.
NOTE:
5. La lettera è stata modificata dall'art. 4, comma 1, lett. a) della l.r. 23 luglio 2024, n. 12. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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