Legge Regionale
1 ottobre 2015
, n. 27
Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo
(BURL n. 40, suppl. del 02 Ottobre 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-01;27
Art. 8
(Soggetti e strumenti del partenariato)
1. Le finalità di cui all'articolo 2 possono essere realizzate anche con la promozione e valorizzazione dello strumento del partenariato, quale modalità che permette la più ampia partecipazione dei soggetti pubblici e privati che concorrono all'attrattività del territorio.
2. Ai fini di cui al comma 1, possono essere stipulati accordi e convenzioni tra enti pubblici, reti di imprese, consorzi turistici, organizzazioni imprenditoriali, associazioni di categoria, associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco regionale e altri soggetti della filiera dell'attrattività, quali i sistemi turistici, per la valorizzazione di destinazioni turistiche e aree esperienziali quali ambiti dotati di risorse, infrastrutture e prodotti.
3. I soggetti di cui al comma 2, liberamente aggregati, devono dotarsi di un coordinatore, pubblico o privato, al quale la Regione riconosce il ruolo di soggetto capofila per le iniziative previste dal presente articolo.
4. La Giunta regionale, sentita la commissione competente, in una logica di area vasta, definisce i criteri e le procedure per il riconoscimento dei partenariati di cui al comma 1, quali aggregazioni in grado di valorizzare gli ambiti di cui al comma 2, favorisce la promozione e la realizzazione delle attività e dei prodotti dagli stessi realizzati e valorizza il principio del cofinanziamento.
5. Nell'ambito delle convenzioni e degli accordi di cui al presente articolo, la Regione promuove opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e nell'attuazione delle procedure autorizzative e può attribuire lo svolgimento di attività che rivestono anche un interesse pubblico.
6. Per le finalità di cui al presente articolo, in caso di interventi di particolare complessità, si ricorre allo strumento dell'accordo di programma di cui alla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia