Legge Regionale
1 ottobre 2015
, n. 27
Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo
(BURL n. 40, suppl. del 02 Ottobre 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-01;27
Art. 11
(Strutture d'informazione e accoglienza turistica)
1. Le attività d'informazione turistica sono svolte secondo criteri d'imparzialità, omogeneità, trasparenza, qualità, professionalità e pari rappresentatività di tutto il territorio e della sua offerta.
2. Le strutture d'informazione e accoglienza turistica forniscono informazioni e servizi, compresa la vendita di biglietti, finalizzati alla fruizione dell'offerta ricettiva, dei trasporti e della disponibilità complessiva delle risorse e dei prodotti del territorio. Il regolamento di cui all'articolo 37 definisce la denominazione, le caratteristiche e il logo delle strutture di informazione e accoglienza turistica.
3. Le strutture d'informazione e accoglienza turistica raccolgono i questionari di gradimento dell'offerta turistica.
4. Le attività d'informazione e accoglienza ai turisti sono svolte da enti pubblici anche associati, da partenariati fra enti pubblici e privati oppure da soggetti privati, ivi comprese le agenzie di viaggio, nel rispetto dei criteri di cui al comma 5.
5. Con deliberazione di Giunta regionale, sentita la commissione competente, vengono stabiliti i criteri per la istituzione delle strutture d'informazione e accoglienza turistica, la programmazione, le modalità di svolgimento dei loro servizi e la loro localizzazione minima necessaria per garantire una adeguata copertura territoriale e i criteri per la redazione del modello unico regionale del questionario di gradimento dell'offerta turistica di cui al comma 3. La direzione competente per materia, in base alla verifica dei criteri di cui al primo periodo, provvede al riconoscimento delle strutture d'informazione e accoglienza turistica.
6. Le strutture di cui al comma 2 possono assegnare, mediante procedure a evidenza pubblica, una parte degli spazi dedicati alla promozione e commercializzazione di prodotti o servizi di soggetti privati sulla base di criteri definiti con la deliberazione di cui al comma 5.
7. Restano riconosciute le strutture istituite in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, previo adeguamento ai criteri di cui al comma 5 entro il termine di centoventi giorni dall'approvazione della deliberazione di cui al medesimo comma; in caso di mancato adeguamento la direzione competente per materia dichiara la decadenza del nulla osta precedentemente rilasciato.
8. La Regione e i soggetti di cui al comma 4 definiscono specifiche modalità e accordi finanziari e gestionali per l'istituzione di strutture d'informazione e accoglienza turistica presso gli aeroporti e le stazioni ferroviarie della Lombardia e le principali strutture stradali e autostradali.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia