Legge Regionale 1 ottobre 2015 , n. 27

Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo

(BURL n. 40, suppl. del 02 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-01;27

Art. 14
(Osservatorio regionale del turismo e dell'attrattività)
1. E' istituito presso la Giunta regionale l'Osservatorio regionale del turismo e dell'attrattività con compiti di:(6)
a) analisi e valutazione dell'andamento dei flussi turistici in Lombardia, in relazione al trend e all'evoluzione del mercato interno ed internazionale, sulla base di indicatori standard e rispetto ai target di riferimento, utilizzando sia gli strumenti di rilevazione in carico al Sistema regionale, sia ulteriori strumenti di analisi sulle dinamiche del mercato;
b) analisi e valutazione degli impatti degli interventi realizzati a seguito delle politiche regionali sul territorio ai fini della valutazione della loro efficacia;
c) supporto agli indirizzi, alle attività gestionali e amministrative in materia di turismo nelle fasi di impostazione, realizzazione e rimodulazione delle politiche;
d) analisi e valutazione degli aspetti macroeconomici e microeconomici del settore turistico in Lombardia;
e) supporto per misurare l'efficacia delle misure previste dalla presente legge;
f) raccolta ed elaborazione delle motivazioni e delle valutazioni dei turisti.
2. L'Osservatorio può avvalersi della collaborazione delle CCIAA, di istituti universitari, di centri di ricerca, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore turismo, commercio, terziario e artigianato, delle associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco regionale, dei consorzi formati da imprese ed eventuali altri soggetti pubblici e privati, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica previste dalla normativa vigente.(7)
3. L'Osservatorio nella sua attività tiene conto dei dati e delle informazioni raccolte ed elaborate dal Sistema Informativo Regionale e afferenti ai flussi turistici in Lombardia per destinazione e per provenienza, nonché dei questionari di gradimento dell'offerta turistica, raccolti per il tramite delle strutture d'informazione e accoglienza turistica. L'Osservatorio garantisce, altresì, che i dati e le informazioni siano resi pubblici e liberamente disponibili, in forma aggregata.
4. L’Osservatorio rende disponibili i dati relativi alle attività ricettive alberghiere e non alberghiere sotto forma di elenco unico regionale suddiviso per tipologia, curandone la pubblicazione sul portale regionale.(8)
5. La Giunta regionale con deliberazione da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Assestamento al bilancio 2023-2025 con modifiche di leggi regionali” disciplina la costituzione, la composizione e il funzionamento dell’Osservatorio. La Giunta regionale definisce altresì i criteri e le modalità di collaborazione di cui al comma 2. La deliberazione di cui al presente comma è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.(9)
5 bis. Le funzioni statistiche in ambito turistico svolte dall’Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia (PoliS-Lombardia) alla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Assestamento al bilancio 2023-2025 con modifiche di leggi regionali” continuano a essere esercitate dallo stesso ente tramite l’accesso ai dati e alle informazioni relative alle strutture ricettive regionali, nonché alle comunicazioni dei flussi turistici gestiti dal sistema informativo regionale.(10)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi