Legge Regionale
1 ottobre 2015
, n. 27
Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo
(BURL n. 40, suppl. del 02 Ottobre 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-01;27
Art. 16
1. Il Piano per lo sviluppo del turismo e dell’attrattività del territorio lombardo di cui all'articolo 15, si attua con lo strumento del Piano intermedio della promozione turistica e dell’attrattività, approvato dalla Giunta regionale, sentito il Tavolo regionale per le politiche turistiche e dell’attrattività, previo parere della commissione consiliare competente.(12)
2. Il piano intermedio di cui al comma 1 individua e determina:(13)
a) interventi per la comunicazione e promozione dell'offerta e per la diffusione dell'immagine e del prodotto turistico della Lombardia in Italia e all'estero;
b) il programma delle proprie iniziative promozionali e delle manifestazioni nazionali e internazionali, nonché delle fiere e delle esposizioni alle quali la Regione partecipa;(14)
c) le modalità della partecipazione alle iniziative regionali delle autonomie locali e funzionali, degli operatori privati e delle associazioni rappresentative delle imprese, anche per quanto riguarda lo svolgimento di funzioni di commercializzazione;
d) le attività innovative e di carattere sperimentale, anche d'intesa con i livelli di governo locale, interregionale e nazionale;
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia