Legge Regionale
1 ottobre 2015
, n. 27
Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo
(BURL n. 40, suppl. del 02 Ottobre 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-01;27
Art. 20
(Classificazione delle strutture ricettive)
1. La Giunta regionale, anche in coordinamento con le altre regioni e nel rispetto degli standard minimi uniformi sul territorio nazionale, predispone un sistema di classificazione omogenea sul territorio regionale al fine di garantire la qualità dei servizi, tenendo conto anche degli orientamenti a livello internazionale. La classificazione per le strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta è rappresentata anche da stelle attribuite sulla base di parametri tecnici e servizi forniti. Le strutture ricettive non alberghiere devono fornire i servizi e rispettare gli standard di qualità previsti dal regolamento di cui all'articolo 37.(18)
2. Con provvedimento della Giunta regionale è approvata una valutazione integrativa delle strutture ricettive che individua i servizi offerti in aggiunta a quelli standard minimi obbligatori che permettono la classificazione. Nella valutazione integrativa deve essere indicata la data della costruzione o dell'ultima ristrutturazione della struttura ricettiva.
3. La classificazione attribuita alla struttura ricettiva deve essere visibile al pubblico sia all'esterno sia all'interno della stessa, mentre la valutazione integrativa con gli eventuali servizi aggiuntivi offerti deve essere esposta al pubblico all'interno della struttura ed eventualmente anche all'esterno. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a dare massima visibilità alla classificazione e alla valutazione integrativa anche con scritti o stampati o supporti digitali o in qualsiasi altro modo utilizzato per la commercializzazione dell'attività.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia