Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo
(BURL n. 40, suppl. del 02 Ottobre 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-01;27
Art. 24
(Definizione di ostelli per la gioventù)
1. Gli ostelli per la gioventù sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno, prevalentemente di giovani, gestite da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità turistiche, sociali, culturali ed educative.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia