Legge Regionale 1 ottobre 2015 , n. 27

Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo

(BURL n. 40, suppl. del 02 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-01;27

Art. 25
(Requisiti delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù)
1. Le case per ferie e gli ostelli per la gioventù devono possedere i requisiti tecnici e igienico-sanitari previsti dalle norme vigenti in materia.
3. La Giunta regionale, al fine di valorizzare e qualificare gli ostelli della gioventù, adotta apposito contrassegno identificativo che deve in ogni caso essere esposto all'esterno e all'interno dei locali, nonché utilizzato per ogni riferimento alla struttura, che non può assumere altro tipo di denominazione.
NOTE:
20. Il comma è stato abrogato dall'art. 6, comma 1 della l.r. 20 maggio 2022, n. 9. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi