Legge Regionale
1 ottobre 2015
, n. 27
Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo
(BURL n. 40, suppl. del 02 Ottobre 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-01;27
Art. 25
(Requisiti delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù)
1. Le case per ferie e gli ostelli per la gioventù devono possedere i requisiti tecnici e igienico-sanitari previsti dalle norme vigenti in materia.
3. La Giunta regionale, al fine di valorizzare e qualificare gli ostelli della gioventù, adotta apposito contrassegno identificativo che deve in ogni caso essere esposto all'esterno e all'interno dei locali, nonché utilizzato per ogni riferimento alla struttura, che non può assumere altro tipo di denominazione.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia