Legge Regionale
1 ottobre 2015
, n. 27
Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo
(BURL n. 40, suppl. del 02 Ottobre 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-01;27
Art. 26
(Definizione e caratteristiche funzionali di case e appartamenti per vacanze)
1. Sono definite case e appartamenti per vacanze le strutture ricettive gestite in modo unitario e organizzate per fornire alloggio e eventualmente servizi complementari, in unità abitative, o parti di esse, con destinazione residenziale, composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocate in un unico complesso o in più complessi immobiliari.
2. Le case e gli appartamenti per vacanze possono essere gestiti:
b) in forma non imprenditoriale, da coloro che hanno la disponibilità fino a un massimo di tre unità abitative e svolgono l'attività in maniera non continuativa, osservando a tal fine un periodo di interruzione dell’attività non inferiore a novanta giorni all’anno, anche non continuativi. Ogni periodo di interruzione dell’attività deve essere inserito dal gestore all’interno del sistema informativo regionale utilizzato per la comunicazione dei flussi turistici.(21)
NOTE:
21. La lettera è stata modificata dall'art. 14, comma 1, lett. a) della l.r. 29 dicembre 2016, n. 34 e ulteriormente modificata dall'art. 4, comma 1, lett. f), della l.r. 23 luglio 2024, n. 12.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia