Legge Regionale
1 ottobre 2015
, n. 27
Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo
(BURL n. 40, suppl. del 02 Ottobre 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-01;27
Art. 34
(Caratteristiche funzionali dei rifugi)
1. I rifugi possiedono strutture, dotazioni e caratteristiche igienico-sanitarie idonee per il ricovero e il pernottamento degli utenti.
2. I rifugi sono sufficientemente attrezzati con distinti locali per la sosta e il ristoro e per il pernottamento. Inoltre dispongono di:
c) spazi destinati al pernottamento, attrezzati con letti o cuccette, che nei rifugi possono essere sovrapposti, preferibilmente dotati di aerazione naturale;(28)
e) impianto di chiarificazione e smaltimento delle acque reflue compatibilmente alla quota di ubicazione della struttura e alle condizioni ambientali;
f) posto telefonico pubblico o, nel caso di impossibile allacciamento, di apparecchiature radio-telefoniche o similari, tali comunque da permettere dei collegamenti con la più vicina stazione di soccorso alpino-speleologico o della protezione civile provinciale;
2 bis. I rifugi alpinistici con apertura non continuativa possono essere dotati, compatibilmente con la quota di ubicazione e con le condizioni ambientali, di un locale di fortuna con funzioni di bivacco, sempre aperto e accessibile dall’esterno.(29)
3. Le norme vigenti in materia di accessibilità alle persone con ridotta capacità motoria, sensoriale e intellettiva incluse quelle afferenti alla distinzione tra rifugi di nuova costruzione o sottoposti a interventi di ristrutturazione e rifugi esistenti anche se non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale, si applicano esclusivamente ai rifugi escursionistici, fatta salva l'impossibilità tecnica di realizzare gli interventi, certificata da apposita relazione redatta da tecnico abilitato.(30)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia