Legge Regionale 1 ottobre 2015 , n. 27

Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo

(BURL n. 40, suppl. del 02 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-01;27

Art. 34
(Caratteristiche funzionali dei rifugi)
1. I rifugi possiedono strutture, dotazioni e caratteristiche igienico-sanitarie idonee per il ricovero e il pernottamento degli utenti.
2. I rifugi sono sufficientemente attrezzati con distinti locali per la sosta e il ristoro e per il pernottamento. Inoltre dispongono di:
a) servizio cucina;
b) spazio attrezzato utilizzabile per il consumo di alimenti e bevande;
c) spazi destinati al pernottamento, attrezzati con letti o cuccette, che nei rifugi possono essere sovrapposti, preferibilmente dotati di aerazione naturale;(28)
d) servizi igienico-sanitari essenziali e proporzionati alle capacità ricettive;
e) impianto di chiarificazione e smaltimento delle acque reflue compatibilmente alla quota di ubicazione della struttura e alle condizioni ambientali;
f) posto telefonico pubblico o, nel caso di impossibile allacciamento, di apparecchiature radio-telefoniche o similari, tali comunque da permettere dei collegamenti con la più vicina stazione di soccorso alpino-speleologico o della protezione civile provinciale;
g) per i rifugi non forniti di allacciamento alla rete nazionale, idoneo impianto di produzione di energia elettrica, possibilmente ricorrendo a fonte rinnovabile;
h) alloggio riservato per il gestore;
i) attrezzatura di pronto soccorso con le dotazioni indicate dall'autorità sanitaria competente.
2 bis. I rifugi alpinistici con apertura non continuativa possono essere dotati, compatibilmente con la quota di ubicazione e con le condizioni ambientali, di un locale di fortuna con funzioni di bivacco, sempre aperto e accessibile dall’esterno.(29)
3. Le norme vigenti in materia di accessibilità alle persone con ridotta capacità motoria, sensoriale e intellettiva incluse quelle afferenti alla distinzione tra rifugi di nuova costruzione o sottoposti a interventi di ristrutturazione e rifugi esistenti anche se non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale, si applicano esclusivamente ai rifugi escursionistici, fatta salva l'impossibilità tecnica di realizzare gli interventi, certificata da apposita relazione redatta da tecnico abilitato.(30)
4. La Regione favorisce la stipula di accordi e convenzioni tra soggetti pubblici e privati per assolvere a funzioni pubbliche quali la pulizia delle strade al fine di permettere l'accessibilità ai rifugi.
NOTE:
28. La lettera è stata modificata dall'art. 14, comma 1, lett. a) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15. Torna al richiamo nota
30. Il comma è stato modificato dall'art. 14, comma 1, lett. c) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi