Legge Regionale 1 ottobre 2015 , n. 27

Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo

(BURL n. 40, suppl. del 02 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-01;27

Art. 37
(Regolamento di attuazione)
1. La Giunta regionale, con regolamento, disciplina:
a) i criteri per il riconoscimento delle denominazioni specifiche delle strutture ricettive alberghiere, nonché di quelle aggiuntive;
b) i livelli di classificazione delle strutture ricettive ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20, comma 1;
c) le superfici e le cubature minime dei locali per il pernottamento in relazione ai posti letto, nonché le altezze minime dei locali di servizio, tecnici e accessori all'attività alberghiera;
d) le attrezzature, le dotazioni, le aree comuni e i servizi di interesse turistico;
e) gli ambiti di cui all'articolo 19, comma 3;
f) i documenti da allegare alla domanda di classificazione;
g) i contrassegni identificativi delle strutture ricettive che devono essere affissi, a spese di chi esercita l'attività, all'esterno della struttura;
h) i criteri per il mantenimento funzionale delle strutture e dei servizi ai fini della classificazione;
i) l'utilizzo di caserme, scuole e altri edifici pubblici, o parti degli stessi, quali strutture ricettive temporanee legate a particolari eventi; l'uso di detti immobili è subordinato alla preventiva verifica delle idonee condizioni igienico-sanitarie, di abitabilità e di sicurezza da effettuarsi a cura delle autorità preposte;
j) i servizi, gli standard qualitativi e le dotazioni minime obbligatorie delle case per ferie, ostelli della gioventù, case e appartamenti per vacanze, foresterie lombarde, locande e bed & breakfast;
k) i requisiti strutturali e igienico-sanitari, nonché il periodo di apertura minimo dei rifugi alpinistici ed escursionistici;
l) quanto altro necessario per definire e qualificare le strutture ricettive.
2. Il regolamento di cui al comma 1 può prevedere ulteriori specifiche norme la cui applicazione sia espressamente ed esclusivamente riservata alle nuove costruzioni e alle ristrutturazioni di strutture ricettive. Tali norme non si applicano alle strutture ricettive alberghiere già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché agli interventi di costruzione o ristrutturazione delle strutture i cui progetti sono stati presentati agli uffici competenti entro la data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1. In ogni caso assicurando che le strutture precedentemente abilitate possano continuare a operare, eventualmente con diversa classificazione, nel caso in cui le difformità derivino da opere murarie o impiantistiche tecnicamente inattuabili.
3. Il regolamento di cui al comma 1 viene approvato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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