Legge Regionale
1 ottobre 2015
, n. 27
Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo
(BURL n. 40, suppl. del 02 Ottobre 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-01;27
Art. 38
(Disposizioni comuni per attività ricettive alberghiere e non alberghiere e per le locazioni per finalità turistiche)(35)
1. Le attività ricettive alberghiere e non alberghiere disciplinate nei capi I, II, III e IV del titolo III della presente legge, ad esclusione delle case e appartamenti per vacanze e dei bivacchi fissi per i quali occorre la preventiva comunicazione al comune competente per territorio, sono intraprese previa SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della l. 241/1990.
1 bis. Fermo restando l’obbligo per le locazioni turistiche gestite in forma imprenditoriale di presentare la SCIA, di cui all’articolo 13 ter, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, tutte le locazioni turistiche gestite in forma non imprenditoriale sono soggette alla preventiva presentazione della comunicazione di inizio attività (CIA) al comune nel cui territorio si svolge l’attività.(36)
2. La SCIA e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 1 bis sono presentate al comune competente per territorio corredate dalla documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti in base alle disposizioni vigenti. Copia della SCIA e delle comunicazioni deve essere esposta visibilmente all'interno dei locali dove è esercitata l'attività.(37)
3. Il comune comunica alla provincia, alla Città metropolitana di Milano e alle strutture d'informazione e accoglienza turistica competenti per territorio, le SCIA, comunicazioni di inizio attività di cui ai commi 1 e 1 bis e gli eventuali provvedimenti di sospensione o cessazione dell'attività.(38)
4. I prezzi massimi praticati nell’esercizio devono essere esposti in modo ben visibile nei locali di ricevimento del pubblico.(39)
5. Le tariffe e i prezzi esposti nelle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere devono essere redatti, oltre che in lingua italiana, almeno in due lingue straniere.
6. Il titolare delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere che intende procedere alla sospensione temporanea e alla cessazione dell’attività deve darne preventiva comunicazione al comune.(40)
7. Il periodo di sospensione temporanea dell’attività, fatta eccezione per i rifugi, non può essere superiore a sei mesi, prorogabile dal comune, per fondati motivi, una sola volta di ulteriori sei mesi; decorso tale termine, l'attività si intende definitivamente cessata e sono applicate le sanzioni di cui all’articolo 39, comma 1.(41)
7 bis. Le attività ricettive di cui alla presente legge durante il periodo di interruzione e di sospensione temporanea non possono esercitare alcun tipo di attività avente finalità turistica.(42)
8. Tutte le strutture ricettive alberghiere e non alberghiere, nonché gli alloggi o porzioni degli stessi dati in locazione per finalità turistiche sono tenuti, oltre al rispetto delle vigenti normative in materia fiscale e di sicurezza previste dalla normativa statale vigente, alla comunicazione dei flussi turistici e all'adempimento della denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza.(43)
8 bis. Alle strutture ricettive di cui alla presente legge, nonché agli alloggi o alle porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche viene assegnato apposito Codice identificativo di riferimento (CIR) di ogni singola unità ricettiva. Tale codice è generato dal sistema di gestione dei flussi turistici utilizzato, per la comunicazione degli stessi flussi, dai soggetti di cui al comma 8. La Giunta regionale disciplina le modalità di assegnazione del CIR con propria deliberazione.(44)
8 quater. Le strutture disciplinate dalla presente legge e le locazioni turistiche devono adempiere alle disposizioni di cui ai commi 1 e 1 bis del presente articolo prima di accedere alla banca dati nazionale delle strutture ricettive per l’acquisizione del CIN di cui all’articolo 13 ter del d.l. 145/2023 convertito dalla legge 191/2023.(46)
8 quinquies. La disposizione di cui al comma 8 bis si applica anche alle strutture agrituristiche che offrono ospitalità di cui al Titolo X della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale).(46)
9. Per le strutture ricettive non alberghiere di cui agli articoli 23, 26, 27, 28 e 29 non è richiesto il cambio di destinazione d'uso per l'esercizio dell'attività e mantengono la destinazione urbanistica-residenziale.
10. I titolari delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge sono tenuti a stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti, commisurata alla capacità ricettiva.
11. La Giunta regionale promuove e favorisce le strutture ricettive disciplinate dalla presente legge che applicano le norme vigenti in materia di accessibilità in base alla categoria urbanistica di appartenenza e che offrono servizi, strutture aggiuntive e standard oltre gli obblighi di legge, per incrementare l'accessibilità e migliorare l'accoglienza delle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive.
NOTE:
35. La rubrica è stata modificata dall'art. 15, comma 1, lett. b) della l.r. 6 dicembre 2024, n. 20. 

37. Il comma è stato modificato dall'art. 15, comma 1, lett. d) e lett. e) della l.r. 6 dicembre 2024, n. 20. 

38. Il comma è stato modificato dall'art. 4, comma 1, lett. h) della l.r. 23 luglio 2024, n. 12 e dall'art. 15, comma 1, lett. f) della l.r. 6 dicembre 2024, n. 20.. 

43. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 23 febbraio 2016, n. 2 e dall'art. 15, comma 1, lett. g) della l.r. 6 dicembre 2024, n. 20.. 

44. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 25 gennaio 2018, n. 7. Vedi anche art. 2, comma 2, della l.r. 25 gennaio 2018, n. 7. Il comma è stato successivamente sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. a) della l.r. 13 dicembre 2022, n. 28 .e ulteriormente sostituito dall'art. 15, comma 1, lett. h) della l.r. 6 dicembre 2024, n. 20. 

45. Il comma, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 25 gennaio 2018, n. 7, è stato successivamente abrogato dall'art. 15, comma 1, lett. i) della l.r. 6 dicembre 2024, n. 20. 

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia