Legge Regionale 1 ottobre 2015 , n. 27

Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo

(BURL n. 40, suppl. del 02 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-01;27

Art. 42
(Definizione e tipologie delle aziende ricettive all'aria aperta)
1. Sono aziende ricettive all'aria aperta gli esercizi a gestione unitaria, aperti al pubblico, che, in aree recintate e attrezzate, forniscono alloggio in propri allestimenti o offrono ospitalità in piazzole attrezzate alla sosta e al rimessaggio di tende o altri mezzi di pernottamento mobili di proprietà di turisti.
2. Le aziende ricettive all'aria aperta, in relazione alle caratteristiche strutturali e ai servizi che offrono, si distinguono in villaggi turistici, campeggi e aree di sosta.
3. Sono villaggi turistici le strutture ricettive che offrono ospitalità prevalentemente in allestimenti messi a disposizione dal gestore e costituiti da unità abitative fisse o mobili, inserite in piazzole.
4. Sono campeggi le strutture ricettive che, prevalentemente, offrono ospitalità in piazzole attrezzate alla sosta e al rimessaggio di tende o di altri mezzi di pernottamento mobili di proprietà di turisti.
5. L'appartenenza alla tipologia villaggio turistico o campeggio è determinata dalla prevalenza nel computo delle capacità ricettive tra unità abitative per turisti sprovvisti di mezzi autonomi e piazzole disponibili per turisti provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.
6. Al fine di rispondere a esigenze di natura commerciale, le aziende ricettive disciplinate nel presente capo caratterizzate da particolari servizi aggiuntivi possono assumere ulteriore denominazione, in aggiunta a quella assegnata, che non deve essere ingannevole per il turista e non deve coincidere con altre denominazioni individuate nella presente legge.
7. Al termine del rapporto contrattuale di occupazione della piazzola, i mezzi di pernottamento e gli allestimenti mobili devono essere rimossi.
8. L'allestimento di campeggi all'interno di parchi regionali è consentito solo se compatibile con le previsioni dei piani territoriali di coordinamento dei parchi stessi, conforme al piano del parco e al relativo regolamento e previo nulla osta dell’ente gestore reso ai sensi e nei termini previsti dall’art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).(58)
9. Sono aree di sosta gli esercizi riservati esclusivamente alla sosta e al parcheggio di autocaravan e di caravan omologati a norma delle disposizioni vigenti, realizzati dal proprietario o gestore dell'area, con piazzole dotate dei servizi di alimentazione elettrica e di scarico delle acque reflue.
10. Le aree di sosta di cui al comma 9 sono istituite dal comune e la Regione può programmare la loro localizzazione, disciplinandone le caratteristiche con il regolamento di cui all'articolo 37.
11. In tali aree, la sosta è consentita per un periodo massimo di due notti.
11 bis. Sono aree di servizio per camper quelle riservate esclusivamente all’accesso ai servizi di alimentazione elettrica e scarico delle acque reflue per autocaravan (camper) e caravan omologati ai sensi delle disposizioni vigenti.(59)
11 ter. Le aree di cui al comma 11 bis sono autorizzate dai comuni secondo le normative vigenti, la Regione può disciplinare le caratteristiche con il regolamento di cui all’articolo 37. (59)
11 quater. Nelle aree di cui al comma 11 bis la permanenza è consentita per il periodo di scarico delle acque reflue, di carico dell’acqua potabile e dell’eventuale ricarica elettrica e per un massimo di quattro ore.(59)
NOTE:
58. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c) della l.r. 23 febbraio 2016, n. 2. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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