Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo
(BURL n. 40, suppl. del 02 Ottobre 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-01;27
Art. 44
(Aree destinate ad aziende ricettive all'aria aperta)
1. L'insediamento delle aziende ricettive all'aria aperta è consentito esclusivamente nelle aree specificamente destinate dallo strumento urbanistico e in conformità con tutte le relative previsioni.
2. Il comune censisce, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende ricettive all'aria aperta insediate in zone a elevato rischio idrogeologico e adotta ogni provvedimento utile a garantire la pubblica incolumità.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia