Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo
(BURL n. 40, suppl. del 02 Ottobre 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-01;27
Art. 48
(Definizione di impianti turistici)
1. Ai fini della presente legge sono definiti impianti turistici anche quelle strutture, impianti e infrastrutture funzionali all'attrattività del territorio e di attività esperienziali che, per dimensione e caratteristiche, sono attrattori di flussi o funzionali all'attività turistica.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia