Legge Regionale 1 ottobre 2015 , n. 27

Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo

(BURL n. 40, suppl. del 02 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-01;27

Art. 51
(Siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico)
1. L'esercizio dell'attività di guida turistica nei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico è stabilita dalla normativa nazionale vigente, secondo i decreti attuativi, ivi compreso quello di individuazione dei suddetti siti a livello di ciascuna regione.
2. La Giunta regionale stabilisce le modalità di organizzazione delle sessioni d'esame a livello regionale da parte delle province e della Città metropolitana di Milano, fissando criteri unitari per la definizione dei rispettivi bandi, ferma restando la possibilità dell'accesso per titoli.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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