Legge Regionale
1 ottobre 2015
, n. 27
Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo
(BURL n. 40, suppl. del 02 Ottobre 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-01;27
(Accesso alla professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo)
1. La responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo è affidata a un direttore tecnico che svolge le funzioni indicate all’articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro del turismo 5 agosto 2021 (Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo).
2. L’esercizio dell’attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo è subordinato al conseguimento dell’abilitazione rilasciata dagli enti di cui al comma 3, previo riconoscimento dei requisiti di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro del turismo 5 agosto 2021.
3. L’abilitazione di cui al comma 2è rilasciata dalle Province e dalla Città metropolitana di Milano, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, lettera a) della presente legge.
4. Rimangono abilitati all’esercizio della professione sul territorio regionale della Lombardia, e in via esclusiva per una sola agenzia di viaggi, i direttori tecnici inseriti nell’aggiornamento del registro regionale alla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2021”.
NOTE:
55. L'articolo è stato sostituito dall'art. 12, comma 1, lett. a) della l.r. 16 dicembre 2021, n. 23.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia