Legge Regionale
1 ottobre 2015
, n. 27
Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo
(BURL n. 40, suppl. del 02 Ottobre 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-01;27
Art. 71
(Forme di contribuzione)
1. La Giunta regionale, nell'ambito delle strategie delineate nel piano triennale di cui all'articolo 15, supporta e incentiva le iniziative dei soggetti pubblici e privati previste dalla presente legge, finalizzate ad accrescere l'attrattività del territorio.
2. La Giunta regionale, in conformità agli obiettivi del piano intermedio di cui all'articolo 16, adotta misure di sostegno e di contribuzione diretti alle imprese, alle reti d'impresa o ad altri soggetti che svolgono attività collegate alla presente legge, comprese le pro loco, gli enti locali, le forme di aggregazione e partenariato pubblico e privato.(68)
2 bis. La Giunta regionale definisce i criteri per l’individuazione dei grandi eventi di cui alla lettera w bis) del comma 1 dell’articolo 2, tenuto conto delle loro diverse tipologie e delle specifiche misure di sostegno previste dalle discipline regionali di settore, e ne sostiene la realizzazione attraverso il riconoscimento di contributi e agevolazioni da assegnare con i criteri e le modalità dalla stessa definite.(69)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia