Legge Regionale 1 ottobre 2015 , n. 27

Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo

(BURL n. 40, suppl. del 02 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-01;27

Art. 72
(Interventi per l'ammodernamento, il potenziamento e la qualificazione delle strutture e infrastrutture)
1. La Giunta regionale disciplina la concessione di contributi anche diretti per iniziative riguardanti:
a) acquisto, costruzione, riqualificazione, ristrutturazione, completamento e ammodernamento di immobili da destinarsi alle attività delle imprese di cui all'articolo 70, comprese le strutture ricettive alberghiere e non alberghiere disciplinate dalla presente legge e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
b) acquisto, costruzione, riqualificazione, ristrutturazione, completamento e ammodernamento e valorizzazione di strutture e infrastrutture complementari o sussidiarie all'attività turistica e ricettiva e all'attrattività del territorio, compresi beni di elevato valore storico e artistico, anche contemporaneo.
2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1 i soggetti privati, anche diversi dai proprietari del bene, purché ne abbiano la disponibilità, i comuni, i consorzi, le unioni di comuni, le province, la Città metropolitana di Milano, le comunità montane, gli enti e le associazioni, le fondazioni senza fini di lucro e le società con partecipazione di capitale pubblico.
3. La Giunta regionale, per le iniziative di cui al comma 1, può concedere forme di contribuzione e di agevolazione di cui all'articolo 71, comma 3.
4. I contributi di cui al comma 1, nel caso i richiedenti siano strutture ricettive alberghiere e non alberghiere ai sensi della presente legge, possono essere concessi esclusivamente qualora il fatturato o il ricavato dell'attività ricettiva degli ultimi tre anni sia integralmente derivante dall'attività turistica. Nel fatturato o ricavato non sono computate le entrate relative ad attività conseguenti a calamità naturali o altri eventi determinati da disastri naturali o incidenti di particolare rilevanza nonché per motivi riconducibili ad esigenze di ordine e di sicurezza pubblici o altresì in esecuzione di specifici provvedimenti coattivi.(70)
NOTE:
70. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d) della l.r. 23 febbraio 2016, n. 2. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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