Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo
(BURL n. 40, suppl. del 02 Ottobre 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-01;27
Art. 73
(Disincentivi del gioco di azzardo lecito)
1. La Regione, nella concessione di finanziamenti, benefici e contributi economici comunque denominati ai sensi della presente legge, considera titolo di preferenza l'assenza di apparecchi da gioco d'azzardo lecito all'interno delle imprese turistiche e delle imprese dell'attrattività territoriale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia