Legge Regionale 1 ottobre 2015 , n. 27

Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo

(BURL n. 40, suppl. del 02 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-01;27

Art. 75
(Interventi per il turismo sostenibile)
1. La Regione, al fine di sviluppare l'offerta e la domanda turistica, accrescere la competitività delle imprese, migliorare i livelli qualitativi delle strutture e infrastrutture connesse all'attività turistica, incentivare l'adozione di idonee azioni per lo sviluppo del turismo sostenibile, promuove iniziative di sviluppo e disciplina forme di contribuzione e di agevolazione di cui all'articolo 71, comma 3.
2. La Giunta regionale disciplina forme di contribuzione e di agevolazione di cui all'articolo 71, comma 3, a favore di imprese turistiche e dell'attrattività territoriale, per gli interventi destinati a realizzare:
a) azioni che consentono alle imprese di ridurre il consumo idrico e di energia, nonché di ridurre o eliminare i rifiuti, le emissioni in atmosfera e l'inquinamento acustico;
b) interventi per conseguire un livello di tutela ambientale superiore a quello stabilito da norme nazionali e comunitarie;
c) misure che consentono la produzione di energia, generata tramite processi che si avvalgono prevalentemente di fonti di energia rinnovabile;
d) azioni finalizzate a conseguire certificazioni ambientali in base alle norme comunitarie e nazionali;
e) azioni previste dalla normativa europea per un turismo sostenibile e competitivo;
f) azioni che coinvolgono economicamente, socialmente e culturalmente le comunità locali;
g) azioni e misure atte a favorire l'offerta di prodotti e servizi turistici idonei all'accoglienza degli animali d'affezione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi