Legge Regionale 1 ottobre 2015 , n. 27

Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo

(BURL n. 40, suppl. del 02 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-01;27

Art. 76
(Interventi per l'innovazione e la digitalizzazione)
1. La Giunta regionale disciplina le forme di contribuzione e di agevolazione di cui all'articolo 71, comma 3, a favore delle imprese di cui all'articolo 70, al fine di sostenere la competitività del turismo e dell'attrattività territoriale, in coerenza con l'agenda digitale lombarda, attraverso:
a) sistemi per la promozione e commercializzazione di servizi turistici, siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio e turismo;
b) strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
c) costituzione e associazione di imprese turistiche e culturali, strutture museali, agenzie di viaggio e turismo, uffici di informazione e accoglienza per il turista, al fine di incrementare qualitativamente e quantitativamente le occasioni di permanenza nel territorio;
d) sviluppo di sistemi organizzativi che consentono il conseguimento di una maggiore economicità di gestione e una razionalizzazione delle attività svolte e dei servizi offerti;
e) sistemi di comunicazione avanzata e reti mobili locali;
f) siti web ottimizzati per il sistema mobile, nonché l'elaborazione e lo sviluppo di applicazioni web che consentano di mettere in relazione aspetti turistici, culturali e di intrattenimento, nonché lo svolgimento di attività conoscitive, promozionali e di commercializzazione dell'offerta turistica, in forma di servizi di incoming ovvero di accoglienza di turisti, anche attraverso lo studio e l'attivazione di nuovi canali di distribuzione;
g) programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali, in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
h) servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto previsto dal presente articolo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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