Legge Regionale
1 ottobre 2015
, n. 27
Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo
(BURL n. 40, suppl. del 02 Ottobre 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-01;27
Art. 77
(Interventi per la formazione professionale)
1. La Giunta regionale, in coerenza con le strategie e le azioni individuate nel piano per lo sviluppo del turismo e dell'attrattività di cui all'articolo 15 e nel piano intermedio di cui all'articolo 16, promuove e sostiene la valorizzazione del capitale umano, la qualificazione delle risorse professionali, l'alta formazione e la formazione continua quali valori ed elementi strategici per la crescita e lo sviluppo del turismo e dell'attrattività del territorio.(71)
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove interventi di sistema tra le imprese e accordi con enti locali, associazioni di categoria, CCIAA, università, centri di ricerca e altri soggetti qualificati, al fine di attivare e sollecitare iniziative, progetti e forme di collaborazione comuni.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia