Legge Regionale 1 ottobre 2015 , n. 27

Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo

(BURL n. 40, suppl. del 02 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-01;27

Art. 77
(Interventi per la formazione professionale)
1. La Giunta regionale, in coerenza con le strategie e le azioni individuate nel piano per lo sviluppo del turismo e dell'attrattività di cui all'articolo 15 e nel piano intermedio di cui all'articolo 16, promuove e sostiene la valorizzazione del capitale umano, la qualificazione delle risorse professionali, l'alta formazione e la formazione continua quali valori ed elementi strategici per la crescita e lo sviluppo del turismo e dell'attrattività del territorio.(71)
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove interventi di sistema tra le imprese e accordi con enti locali, associazioni di categoria, CCIAA, università, centri di ricerca e altri soggetti qualificati, al fine di attivare e sollecitare iniziative, progetti e forme di collaborazione comuni.
NOTE:
71. Il comma è stato modificato dall'art. 3, comma 1, lett. g) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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