Legge Regionale 1 ottobre 2015 , n. 27

Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo

(BURL n. 40, suppl. del 02 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-01;27

Art. 80
(Fondo per il turismo e l'attrattività territoriale)
1. In relazione alle forme di contribuzione di cui all'articolo 71, comma 3, è istituito presso Finlombarda il fondo per il turismo e l'attrattività territoriale finalizzato al sostegno delle attività e degli interventi della presente legge.
2. La Giunta regionale, ai sensi della normativa vigente, definisce le condizioni di operatività del fondo, stabilendone le procedure, i termini e i criteri.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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