Legge Regionale
1 ottobre 2015
, n. 27
Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo
(BURL n. 40, suppl. del 02 Ottobre 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-01;27
Art. 84
1. Restano validi i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni di cui alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) e alla legge regionale 27 giugno 1988, n. 36 (Incentivi per l'ammodernamento, potenziamento e qualificazione delle strutture e infrastrutture turistiche in Lombardia) e relativi atti attuativi. Ai procedimenti amministrativi pendenti si applicano, fino alla relativa conclusione, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. A decorrere dalla pubblicazione dei provvedimenti attuativi di cui al comma 7 dell'articolo 6 della l.r. 11/2014, alle attività ricettive alberghiere e non alberghiere di cui all'articolo 18 e alle agenzie di viaggio di cui all'articolo 57 si applica la Comunicazione unica regionale di cui al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 11/2014.
2 bis. Per gli anni 2020 e 2021 non trova applicazione la disposizione di cui al comma 7 dell’articolo 38. Non trova altresì applicazione l’obbligo di rispettare i periodi di interruzione dell’attività di cui all’articolo 26, comma 2, lettera b), e all’articolo 29, comma 2, rispettivamente per le case e appartamenti per vacanze e per i bed & breakfast.(73)
2 ter. Nelle more del completamento del trasferimento delle funzioni dell’Osservatorio di cui all’articolo 14 alla Giunta regionale, PoliS-Lombardia continua a gestire tali funzioni fino alla data stabilita nella deliberazione di cui al primo periodo del comma 5 di tale articolo.(74)
NOTE:
73. Il comma è stato aggiunto dall'art. 11, comma 1, lett. a) della l.r. 21 maggio 2020, n. 11 e successivamente modificato dall'art. 6, comma 1, lett. e) della l.r. 19 maggio 2021, n. 7.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia