Legge Regionale
1 ottobre 2015
, n. 27
Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo
(BURL n. 40, suppl. del 02 Ottobre 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-01;27
Art. 85
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti dalle azioni intraprese per favorire lo sviluppo e l'innovazione del turismo e dell'attrattività territoriale della Lombardia. A questo scopo, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione biennale che descrive e documenta:(75)
a) gli interventi realizzati, gli strumenti e le modalità applicative utilizzate, i tempi dei procedimenti, le risorse stanziate e utilizzate, i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche;
d) gli esiti delle analisi e delle valutazioni condotte dall'Osservatorio regionale, di cui all'articolo 14.
2. La relazione di cui al comma 1documenta e descrive i risultati degli interventi realizzati in uno o più dei seguenti ambiti:(76)
3. Il Comitato paritetico di Controllo e Valutazione del Consiglio regionale, di concerto con la competente commissione consiliare, segnala all'assessore con delega al turismo i quesiti e le priorità dell'informativa prevista al comma 2.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia