Legge Regionale 5 ottobre 2015 , n. 30

Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro

(BURL n. 41, suppl. del 09 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-05;30

Art. 2
(Innovazione nel mercato del lavoro)
1. Alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia)(2) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 4 dell'articolo 1 è inserito il seguente:
'4 bis. La Regione considera l'innovazione e l'internazionalizzazione quali tratti identitari e leve strategiche delle politiche dell'istruzione, della formazione e del lavoro, nonché strumenti per innalzare i livelli di occupazione qualificata, produttività e coesione sociale nel mercato del lavoro.';
b) dopo il comma 2 dell'articolo 3 è inserito il seguente:
'2 bis. La Regione adotta come primaria modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articolo il sistema dote, quale strumento di destinazione delle risorse finanziarie alla persona, secondo quanto stabilito al capo VI bis.';
c) il comma 5 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:
'5. La Commissione è così composta:
a) l'assessore regionale competente in materia di lavoro, o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni dei datori di lavoro rappresentative su base regionale;
c) i rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori rappresentative su base regionale in forma paritetica rispetto ai rappresentanti di cui alla lettera b);
d) il consigliere regionale di parità;
e) due rappresentanti designati dalle associazioni delle categorie protette più rappresentative su base regionale.';
d) dopo il capo VI è inserito il seguente:
'Capo VI bis
Azioni di politiche attive ed innovative nel mercato del lavoro

Art. 17 bis
(Sistema dote nelle politiche attive del lavoro)
1. La Regione garantisce alla persona l'accompagnamento per la qualificazione, la ricollocazione e la riqualificazione professionale e per la ricerca del lavoro.
2. La Regione adotta come modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1 il sistema dote, quale strumento di destinazione delle risorse finanziarie alla persona, spendibile per la fruizione di servizi di formazione professionale e di accompagnamento al lavoro, secondo il profilo personale di occupabilità.
3. I servizi di cui al comma 2 sono erogati dagli operatori di cui all'articolo 12 e sono rimborsati a risultato utile, secondo il profilo personale di occupabilità.
4. Il sistema dote può prevedere incentivi a favore delle imprese per l'inserimento lavorativo.
5. La Giunta regionale definisce:
a) gli standard a cui gli operatori di cui al comma 3 devono attenersi nell'erogazione dei servizi con riferimento ai costi, alla qualità del processo erogato e ai risultati attesi, alle condizioni di erogazione e alle regole di ripetizione nel tempo;
b) il sistema di monitoraggio e di controllo degli operatori accreditati, fondato sul sistema di rating, quale insieme di indicatori di efficacia, qualità, efficienza ed affidabilità.


Art. 17 ter
(Reti di partenariato)
1. Gli operatori accreditati possono attivare reti di partenariato con enti territoriali, parti sociali ed imprese, finalizzate a sviluppare azioni integrate di accompagnamento al lavoro.
2. La Giunta regionale, con specifico atto, stabilisce modalità e criteri per il finanziamento delle azioni di cui al comma 1, anche individuando modalità di cofinanziamento da parte di diversi attori pubblici e privati del mercato del lavoro.

Art. 17 quater
(Esperienze transnazionali di tirocinio o di lavoro e internazionalizzazione)
1. La Regione promuove esperienze di tirocinio professionalizzante nell'ambito di programmi internazionali o di lavoro all'estero per giovani inoccupati o disoccupati o per lavoratori interessati allo sviluppo di competenze professionali.
2. La Regione promuove e favorisce esperienze internazionali degli operatori delle istituzioni scolastiche, formative e dei soggetti accreditati per i servizi al lavoro, finalizzati al miglioramento delle competenze professionali, nonché alla diffusione delle migliori prassi.
3. La Giunta regionale, con specifico atto, definisce annualmente i criteri e le risorse da destinare all'attuazione del presente articolo.

Art. 17 quinquies
(Misure a sostegno dell'innovazione del mercato del lavoro)
1. La Regione, sentite le parti sociali, individua misure a sostegno dell'innovazione del mercato del lavoro per la diffusione di forme flessibili in ordine a tempi, spazi e strumenti di lavoro (smartworking), nonché per la promozione anche attraverso le associazioni datoriali e dei lavoratori di servizi di welfare contrattuale, territoriale e aziendale derivante dalla con trattazione collettiva e dalla bilateralità, atti a coniugare le esigenze delle imprese con quelle dei lavoratori, al fine di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori.
2. La Regione, sentite le parti sociali, promuove azioni volte a creare le condizioni per l'innovazione di cui al comma 1 attraverso:
a) la diffusione di buone pratiche per lo sviluppo di piani aziendali e territoriali volti alla realizzazione di forme flessibili di lavoro, ovvero welfare territoriale aziendale, come definite al comma 1 e delle relative infrastrutture tecnologiche;
b) la formazione per lo sviluppo di competenze manageriali, per l'innovazione organizzativa e delle relazioni industriali;
c) la promozione della diffusione di benefit per fruire di servizi sanitari e socio assistenziali, di trasporto, diritto allo studio, formazione professionale, ed altri servizi accreditati, riconosciuti o cofinanziati dalla Regione stessa;
d) il coinvolgimento del partenariato economico e sociale nella fase di definizione e sperimentazione.

3. La Giunta regionale definisce annualmente con specifico atto i criteri e le risorse da destinare all'attuazione del presente articolo.';
e) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:
'Art. 33
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nel promuovere lo sviluppo occupazionale sul territorio lombardo. A tal fine la Giunta regionale, anche avvalendosi delle attività di monitoraggio svolte dall'Osservatorio regionale del mercato del lavoro, entro il 31 marzo di ciascun anno presenta al Consiglio regionale una relazione che documenta e descrive:
a) gli interventi realizzati in attuazione della presente legge, specificando le risorse stanziate e utilizzate, i soggetti coinvolti nell'attuazione, il grado di partecipazione alle misure attivate, i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche;
b) le eventuali criticità verificatesi, le soluzioni messe in atto per farvi fronte, le possibili conseguenze sugli obiettivi previsti;
c) i risultati conseguiti, secondo specifici temi e quesiti che il Comitato paritetico di controllo e valutazione del Consiglio regionale, tenuto conto delle eventuali proposte pervenute dalla competente commissione consiliare, segnala con cadenza biennale all'Assessore competente.

2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.'.
NOTE:
2. Si rinvia alla l.r. 28 settembre 2006, n. 22, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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