Legge Regionale 12 ottobre 2015 , n. 33

Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche

(BURL n. 42, suppl. del 16 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-12;33

Art. 3
(Funzioni regionali di indirizzo e coordinamento)
1. La Giunta regionale definisce le linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica e può a tal fine avvalersi, senza oneri a carico del bilancio regionale, della collaborazione degli ordini, delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche.
2. La Giunta regionale promuove lo sviluppo dell’interoperabilità tra sistemi informativi per consentire la gestione informatica delle pratiche sismiche in coordinamento con la rete degli sportelli unici e con le strutture comunali competenti in materia sismica e urbanistica.(2)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi