Legge Regionale 12 ottobre 2015 , n. 33

Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche

(BURL n. 42, suppl. del 16 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-12;33

Art. 4
(Struttura organizzativa e attività istruttoria)
1. La Giunta regionale individua la struttura tecnica regionale competente a svolgere le funzioni di cui alla presente legge ivi comprese le attività di coordinamento e supporto ai comuni per l'esercizio delle rispettive funzioni e definisce il relativo fabbisogno di personale nel rispetto della disciplina vigente in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro.
2. Per lo svolgimento delle attività istruttorie relative all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, e all'articolo 8, comma 4, la Regione può avvalersi di una commissione, composta da esperti in materia, anche esterni alla pubblica amministrazione, qualora tali professionalità non siano rinvenibili nei ruoli dell'amministrazione, istituita e disciplinata con deliberazione della Giunta regionale, che indica, in particolare, il numero degli esperti esterni, comunque non superiore a sei, la procedura a evidenza pubblica per la loro individuazione, la durata dell'incarico e il compenso.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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