Legge Regionale 15 marzo 2016 , n. 4

Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua

(BURL n. 11, suppl. del 18 Marzo 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-03-15;4

Art. 8
(Banca dati delle reti tecnologiche inerenti al demanio idrico fluviale)
1. Nell'ambito del quadro regionale delle conoscenze sulla difesa del suolo e sul demanio idrico fluviale di cui all'articolo 6, comma 1, la Regione realizza una specifica banca dati delle infrastrutture tecnologiche e delle reti infrastrutturali che interferiscono con il reticolo idrico regionale e con le relative aree demaniali, utilizzando preferibilmente dati e informazioni già in possesso della pubblica amministrazione e con la collaborazione dei gestori delle reti tecnologiche e infrastrutturali.
2. I gestori di reti tecnologiche e infrastrutturali comunicano alla Regione, con modalità e tempi definiti con la deliberazione di cui al comma 3, i dati georeferenziati in formato vettoriale delle rispettive reti tecnologiche che interferiscono con il demanio idrico fluviale. Tali comunicazioni sono aggiornate con cadenza quinquennale. I dati trasmessi sono trattati solo da personale autorizzato per le finalità istituzionali nel rispetto dei principi di integrità e riservatezza.
3. La Giunta regionale individua, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per categorie, le reti tecnologiche e infrastrutturali e definisce specifici criteri per assicurare omogeneità nella mappatura e nella georeferenziazione delle infrastrutture, tenendo conto delle banche dati esistenti, quali il catasto del sottosuolo di cui all'articolo 42 della legge regionale 18 aprile 2012, n. 7 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione).
4. La mancata, parziale o erronea comunicazione dei dati di cui al comma 2 comporta l'applicazione, da parte del dirigente della direzione regionale competente, di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 50.000,00 fino ad un massimo di euro 500.000,00. Nell'ipotesi di parziale o erronea comunicazione, la gravità della violazione è valutata in base ai seguenti criteri:
a) trasmissione di dati incompleti rispetto allo stato effettivo della rete infrastrutturale;
b) trasferimento di dati non compatibili con i sistemi informatici regionali.
5. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale sono disciplinate le modalità applicative della sanzione di cui al comma 4.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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