Legge Regionale
15 marzo 2016
, n. 4
Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua
(BURL n. 11, suppl. del 18 Marzo 2016 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-03-15;4
Art. 12
(Opere e occupazioni senza titolo concessorio o eccedenti il termine di concessione in aree demaniali fluviali)
1. E' vietato l'utilizzo delle aree del demanio idrico fluviale senza titolo concessorio. E' parimenti vietato il perdurare dell'occupazione oltre i termini prescritti dalla concessione.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 53 della l.r. 6/2012 per il demanio della navigazione interna, in caso di opere e occupazioni in violazione dei divieti di cui al comma 1, il trasgressore è tenuto a corrispondere l'indennità di occupazione e la sanzione amministrativa di cui all'articolo 5 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale. Collegato ordinamentale). L'indennità di cui al primo periodo è stabilita in misura pari all'importo del canone concessorio non corrisposto, raddoppiato in caso di occupazione fisica dell'area demaniale, per ciascun anno di occupazione senza titolo fino a un massimo di dieci annualità, incrementato del quindici per cento. Per la determinazione dell'indennità di cui al presente comma si fa riferimento all'importo del canone stabilito per ciascuna annualità di relativa occupazione senza titolo.
3. Il pagamento dell'indennità di occupazione e della sanzione amministrativa non ha effetti sananti l'esistenza delle opere e dei manufatti né costituisce titolo per il prosieguo dell'occupazione. Restano in ogni caso impregiudicati gli eventuali provvedimenti sanzionatori e giudiziari legati a violazioni di disposizioni normative o anche pianificatorie poste in essere nella realizzazione dell'opera o del manufatto.
4. Il pagamento dell'indennità di cui al comma 2 per l'intera durata dell'occupazione non costituisce titolo per il rilascio della concessione, ferme restando le responsabilità civili e penali ai sensi del r.d. 523/1904.
5. E' fatta salva la facoltà, per il soggetto interessato, di presentare istanza di concessione per l'utilizzo delle aree di cui al comma 1, se compatibile con il regime idraulico del corso d'acqua e con i vincoli stabiliti per l'area, previo pagamento dell'indennità di cui al comma 2 e, ove applicata, della sanzione di cui al presente articolo.
6. In caso di mancato pagamento dell'indennità dovuta o anche, ove applicata, della sanzione di cui al presente articolo, la Regione e gli enti con funzione di autorità idraulica procedono alla riscossione coattiva degli importi.
7. E' fatto salvo, in ogni caso, il potere dell'ente preposto alla gestione del demanio di adottare i provvedimenti ritenuti opportuni, in particolare la rimozione delle opere, degli immobili o anche dei manufatti abusivi e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto responsabile. Per gli immobili abusivi l'ente preposto alla gestione del demanio può attivare le procedure di cui all'articolo 52 della legge 221/2015.
8. Con regolamento regionale, da approvare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite modalità operative per l'individuazione delle occupazioni delle aree del demanio idrico fluviale poste in essere in assenza di concessione o protratte oltre i termini prescritti, le procedure per la eventuale regolarizzazione e i criteri per la definizione dei casi in cui procedere secondo quanto indicato al comma 7.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia