Legge Regionale 15 marzo 2016 , n. 4

Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua

(BURL n. 11, suppl. del 18 Marzo 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-03-15;4

Art. 20
(Manutenzione degli alvei del reticolo idrico)
1. La Regione, con il concorso degli enti del sistema regionale di cui all'articolo 1 della l.r. 30/2006 e degli enti locali territorialmente interessati, fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del r.d. 523/1904, promuove interventi di manutenzione:
a) degli alvei e delle sponde dei corsi d'acqua del reticolo idrico principale e del reticolo gestito dai consorzi di bonifica;
b) dei corsi d'acqua del reticolo idrico minore, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
2. Gli interventi di cui al comma 1 possono riguardare l'asportazione della vegetazione erbacea, arbustiva e arborea, quando ostacola il regolare deflusso delle acque, la pulizia e le riparazioni delle opere esistenti, nonché la demolizione di argini e difese spondali laddove ciò consenta di ripristinare condizioni più naturali di divagazione dell'alveo, l'asportazione dei sedimenti esclusivamente su tratti di corpo idrico dove l'accumulo costituisca un elemento di rischio per abitati, infrastrutture o impianti industriali. La programmazione e l'attuazione di tali interventi tengono conto delle potenziali ricadute sul raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal piano di gestione del distretto idrografico del Po e dal Piano di tutela delle acque.
2 bis. Gli interventi che comportano l'asportazione di sedimenti di cui al comma 2, laddove non sia possibile la movimentazione dei sedimenti stessi all'interno del medesimo corso d'acqua, sono realizzati nell'ambito di piani e programmi regionali finalizzati al ripristino del buon regime delle acque e alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua o mediante programmi di gestione dei sedimenti finalizzati alla manutenzione degli alvei, strutturati a scala di bacino, redatti dalla Regione sulla base degli obiettivi di riduzione del rischio idraulico e di miglioramento dello stato dei corpi idrici previsti dagli atti di pianificazione regionale e di bacino, nel rispetto dell'articolo 117 del d.lgs.152/2006.(11)
2 ter. Qualora il materiale litoide di cui al comma 2 bis abbia valore commerciale, la relativa asportazione dagli alvei appartenenti al demanio è concessa, da parte degli enti gestori del reticolo idrico principale, minore e consortile, già competenti al rilascio delle concessioni di polizia idraulica, ai sensi dell'articolo 97 del r.d. 523/1904 e del r.r. 3/2010, previa corresponsione di un canone o mediante valorizzazione del materiale estratto nel rapporto tra l'ente gestore del reticolo idrico di competenza e l'appaltatore di lavori idraulici secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 10 marzo 2009, n. 5 (Disposizioni in materia di territorio e opere pubbliche - Collegato ordinamentale).(11)
2 quater. L'asportazione dei sedimenti dagli alvei per le finalità di cui al comma 2 ter è effettuata:(11)
a) mediante interventi compresi negli atti di programmazione ordinaria e straordinaria di difesa del suolo o realizzati in somma urgenza, anche con eventuale ricorso alla compensazione di cui all'articolo 3 della l.r. 5/2009;
b) previo rilascio di una concessione per l'effettuazione degli interventi di cui al comma 2 bis, che possono prevedere la movimentazione di materiale e, in tal caso, anche l'asportazione di tale materiale; il rilascio della concessione per l'uso delle aree e per l'asportazione del materiale è subordinato alla corresponsione di un canone per la relativa estrazione dall'alveo, in luogo delle tariffe dei diritti di escavazione di cui all'articolo 25 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina delle coltivazioni di sostanze minerali di cava), e costituisce titolo all'occupazione delle aree del demanio idrico fluviale per l'insediamento dei manufatti necessari all'esecuzione degli interventi di cui alla presente lettera; l'onere per l'utilizzazione delle aree si risolve sul canone relativo alla concessione per l'estrazione; nel provvedimento di concessione vengono altresì determinati: le aree oggetto degli interventi, i quantitativi massimi di materiale asportabile, la durata degli interventi e il monitoraggio dal punto di vista idraulico dell'asportazione dei materiali dall'alveo.
2 quinquies. Per gli interventi di manutenzione integrata di cui al comma 2 bis che interessano tratti di reticolo gestito anche da enti diversi dalla Regione, l'asportazione del materiale di cui al comma 2 ter è concessa dalla Regione per l'intera area interessata dall'intervento, previo accordo con gli altri enti gestori anche ai fini del riparto dei proventi del canone applicato, secondo modalità e criteri stabiliti con la deliberazione di cui al comma 2 sexies. (11)
2 sexies. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali', delibera gli indirizzi per:(11)
a) la redazione e l'approvazione dei programmi di gestione dei sedimenti finalizzati alla manutenzione degli alvei, con interventi da realizzare previa concessione rilasciata, ai sensi del comma 2 quater, dagli enti gestori del reticolo idrico di cui al comma 2 ter;
b) la definizione delle modalità tecnico-amministrative per il rilascio delle concessioni di cui alla lettera a) e per la quantificazione delle relative cauzioni, nonché ai fini della corresponsione del canone dovuto all'ente concedente per ogni metro cubo di materiale estratto e in relazione alla relativa qualità.
3. La Regione promuove, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m), la realizzazione di interventi di riqualificazione e di rinaturazione dei corsi d'acqua del reticolo principale e del sistema dei navigli, funzionali al miglioramento della sicurezza idraulica del territorio e al perseguimento degli obiettivi di qualità previsti per i corsi d'acqua.
4. Le attività di manutenzione della sezione incisa degli alvei, delle fasce di rispetto lungo le sponde dei corsi d'acqua e delle relative opere idrauliche sul reticolo idrico principale, minore e consortile, anche se consistenti in taglio della vegetazione, in quanto rivolte alla conservazione del paesaggio tradizionale e al rafforzamento dell'assetto idrogeologico del territorio e sempre che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie e altre opere civili, non richiedono né l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 149, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), né l'autorizzazione alla trasformazione d'uso del suolo di cui all'articolo 44 della l.r. 31/2008.Ogni procedimento autorizzativo relativo alle suddette attività si conclude entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.(12)
5. La Giunta regionale adotta, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, specifiche tecniche e modalità di gestione della vegetazione nella sezione incisa degli alvei, delle fasce di rispetto lungo le sponde dei corsi d'acqua e delle relative opere idrauliche, allo scopo di contemperare e armonizzare le esigenze di salvaguardia paesaggistico-ambientale con quelle di sicurezza idraulica.
6. Gli interventi strutturali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) e i), e le attività di manutenzione dalla sezione incisa degli alvei, delle fasce di rispetto lungo le sponde dei corsi d'acqua e delle relative opere idrauliche sul reticolo idrico principale, minore e consortile sono esonerati dal versamento degli oneri di cui all'articolo 4 quater, comma 5 bis, della l.r. 31/2008 e dagli interventi compensativi di cui all'articolo 43 della l.r. 31/2008.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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