Legge Regionale 15 marzo 2016 , n. 4

Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua

(BURL n. 11, suppl. del 18 Marzo 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-03-15;4

Art. 21 bis(14)
(Proroga dei termini per la realizzazione di interventi ed opere di difesa del suolo e di regimazione idraulica)
1. In considerazione del permanere dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e in riferimento ai contributi regionali concessi ai comuni, mediante bandi per la realizzazione di interventi e opere di difesa del suolo e di regimazione idraulica, di cui agli articoli da 19 a 21, i termini per la rendicontazione degli interventi ammessi e finanziati, nonché, limitatamente agli interventi sul reticolo idrico minore, i termini per il recepimento del documento di polizia idraulica negli strumenti urbanistici vigenti, sono ulteriormente prorogati, in deroga a quanto previsto all'articolo 27, commi 3 e 4, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione), al 30 settembre 2022.
NOTE:
14. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 32, comma 1, lett. a) della l.r. 25 maggio 2021, n. 8. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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