Legge Regionale
15 marzo 2016
, n. 4
Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua
(BURL n. 11, suppl. del 18 Marzo 2016 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-03-15;4
Art. 29
(Esercizio, da parte dei consorzi di bonifica, di ulteriori funzioni e attività in materia di difesa del suolo)
1. La Regione disciplina, in applicazione dell'articolo 62 del d.lgs. 152/2006, l'attività dei consorzi di bonifica al fine di conservare il territorio, di tutelare e valorizzare il paesaggio rurale e urbano anche per la fruizione turistico-ricreativa e sportiva, nonché per la costruzione di corridoi ecologici e di percorsi per la mobilità lenta.
2. Per le finalità di cui al comma 1, sono conferite ai consorzi di bonifica ulteriori funzioni e attività individuate all'articolo 30, concernenti la difesa del suolo, la realizzazione di opere idrauliche e il supporto per l'individuazione e la manutenzione dei reticoli idrici principale e minore.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia