Legge Regionale 8 luglio 2016 , n. 16

Disciplina regionale dei servizi abitativi

(BURL n. 28, suppl. del 12 Luglio 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-07-08;16

Art. 7
(Aziende lombarde per l'edilizia residenziale)
1. Le Aziende lombarde per l'edilizia residenziale (ALER) sono le seguenti:
1) ALER Milano;
2) ALER Pavia-Lodi;
3) ALER Brescia-Cremona-Mantova;
4) ALER Bergamo-Lecco-Sondrio;
5) ALER Varese-Busto Arsizio-Como-Monza e Brianza.
2. Le ALER sono enti pubblici di natura economica, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e organizzativa, patrimoniale e contabile e di proprio statuto approvato dalla Regione ai sensi dell'articolo 9. Le ALER per l'esercizio delle funzioni di verifica e controllo dei requisiti di accesso, permanenza e pagamento dei canoni relativi ai servizi abitativi pubblici sono equiparate agli enti pubblici, anche ai fini della disciplina del trattamento dei dati. Le ALER sono lo strumento del quale la Regione e gli enti locali si avvalgono per la gestione unitaria dei servizi abitativi pubblici e per l'esercizio delle proprie funzioni nel campo delle politiche abitative, con particolare attenzione alla loro funzione sociale.
3. Le ALER sono organizzate in strutture decentrate sul territorio attraverso le unità operative gestionali, di seguito denominate U.O.G., dotate di un bacino ottimale di alloggi per una gestione efficiente. Le U.O.G. sono strutture organizzative che ricoprono funzioni gestionali, organizzative, manutentive, amministrative, di accompagnamento, supporto all'abitare e monitoraggio dei quartieri, in rapporto diretto con i comuni del bacino territoriale dove svolgono la loro attività.
4. Fermo restando l'obbligo per le ALER di dare piena attuazione alle disposizioni statali in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, le stesse ALER assicurano, con riferimento agli alloggi di proprietà, adeguate forme di pubblicità agli elenchi degli assegnatari, dei morosi colpevoli e degli occupanti senza titolo, nonché ai canoni di locazione o alle indennità di occupazione applicati.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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