Legge Regionale 8 luglio 2016 , n. 16

Disciplina regionale dei servizi abitativi

(BURL n. 28, suppl. del 12 Luglio 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-07-08;16

Art. 12
(Direttore generale)
1. Il direttore generale è nominato dal presidente, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera f), tra gli iscritti in apposito elenco regionale, istituito e tenuto dalla Giunta regionale. Possono essere iscritti in tale elenco i dirigenti pubblici e privati, che non abbiano compiuto sessantacinque anni di età, muniti di diploma di laurea che abbiano ricoperto incarichi di direzione o di responsabilità tecnica, amministrativa, gestionale di durata almeno quinquennale. Il compimento del sessantacinquesimo anno di età comporta la cancellazione dall'elenco. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di selezione e sono specificati i criteri da utilizzare per valutare l'adeguatezza della esperienza dirigenziale.(12)
2. In ragione della dimensione economica e patrimoniale e della complessità organizzativa, lo statuto dell'ALER di Milano può prevedere che il direttore generale sia coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da un direttore amministrativo e da un direttore sociale, nominati dal presidente nell'ambito dei ruoli dirigenziali dell'organico aziendale.
3. Il rapporto di lavoro del direttore generale, regolato da contratto di diritto privato, è a tempo determinato, con durata massima di anni cinque e si risolve alla scadenza, nonché in caso di decadenza o revoca del presidente e comunque nel caso di interruzione del mandato del presidente stesso. Il rapporto cessa, altresì, al compimento del sessantacinquesimo anno di età. In ogni caso il direttore generale resta in carica fino alla nomina del nuovo presidente. L'incarico è rinnovabile una sola volta nell'ambito di ogni mandato presidenziale. Il presidente stipula il contratto del direttore generale e può risolverlo anche anticipatamente:(13)
a) in caso di grave mancato raggiungimento degli obiettivi aziendali;
b) qualora risultino accertati rilevanti scostamenti economici e finanziari rispetto agli obiettivi fissati, derivanti dall'attività di gestione;
c) in caso di gravi violazioni di legge o gravi irregolarità amministrative e contabili.
4. Il direttore generale non può prestare attività presso la medesima ALER per più di dieci anni consecutivi.
5. Il trattamento economico del direttore generale è determinato dal presidente con riferimento ai limiti massimi individuati dalla Giunta regionale, tenendo conto della complessità delle attività risultanti dal bilancio e della consistenza del patrimonio di ogni ALER, nonché della retribuzione dei direttori generali della Giunta regionale. Il collocamento in aspettativa presso l'ente pubblico di provenienza senza assegni per tutto il periodo dell'incarico è requisito per la nomina. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e dell'anzianità di servizio.
6. Al direttore generale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'ente verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo nei limiti stabiliti dallo statuto; il direttore generale è responsabile della gestione e dei relativi risultati.
7. In particolare spetta al direttore generale:
a) presiedere le commissioni di gara e di concorso con responsabilità delle relative procedure;
b) stipulare i contratti e provvedere agli acquisti in economia e alle spese indispensabili per il normale e ordinario funzionamento;
c) dirigere il personale e organizzare i servizi assicurando la funzionalità, l'economicità e la rispondenza dell'azione tecnico-amministrativa ai fini dell'ente;
d) rappresentare in giudizio l'ALER, se delegato dal presidente, con facoltà di conciliare e transigere;
e) presentare al presidente una relazione semestrale sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati; la relazione è trasmessa alla Giunta regionale;
f) esercitare tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge, dai regolamenti, dallo Statuto e compiere tutti gli atti di gestione non riservati ad altri organi dell'ALER;
g) esercitare le funzioni di ufficiale rogante;
g bis) formula le proposte da sottoporre all’approvazione del Presidente in coerenza con gli indirizzi regionali.(14)
8. Il direttore generale può con proprio provvedimento delegare parte delle funzioni proprie ad altri dirigenti, ferma restando la sua responsabilità nei confronti del presidente.
9. L'incarico di direttore generale non è compatibile con quello di amministratore di istituzioni ed enti che abbiano parte nelle attività dell'ALER o con incarichi che determinino un oggettivo conflitto di interessi; le incompatibilità sono definite dallo statuto.
NOTE:
12. Il comma è stato modificato dall'art. 33, comma 1, lett. a) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9. Torna al richiamo nota
13. Il comma è stato modificato dall'art. 33, comma 1, lett. b) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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