Legge Regionale 8 luglio 2016 , n. 16

Disciplina regionale dei servizi abitativi

(BURL n. 28, suppl. del 12 Luglio 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-07-08;16

Art. 16
(Fonti di finanziamento)
1. Le ALER provvedono al raggiungimento dei propri scopi mediante:
a) i finanziamenti dello Stato, della Regione e degli enti locali destinati ai servizi abitativi pubblici;
b) i canoni di locazione degli immobili di proprietà secondo i criteri e le modalità stabilite dalla normativa vigente per l'edilizia residenziale pubblica;
c) i fondi integrativi appositamente stanziati dalla Regione e dai comuni per il perseguimento delle finalità inerenti al ruolo di calmieratori del mercato, per la tutela delle fasce più deboli e per le situazioni di particolare tensione abitativa;
d) i proventi per spese tecniche e generali relative ai programmi di edilizia residenziale pubblica;
e) i proventi derivanti dalla valorizzazione del patrimonio immobiliare;
f) le ulteriori entrate derivanti dalle attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), f) e g) ed altre risorse destinate all'incremento dell'offerta abitativa, alla riqualificazione ed alla manutenzione del patrimonio abitativo, provenienti da finanziamenti appositamente stanziati dalla Regione;
g) le eventuali altre entrate derivanti da lasciti, legati e donazioni.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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