Legge Regionale
8 luglio 2016
, n. 16
Disciplina regionale dei servizi abitativi
(BURL n. 28, suppl. del 12 Luglio 2016 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-07-08;16
(Alloggi in permuta)
1. Nell’ambito di specifici programmi di riqualificazione o di rigenerazione urbana, il programma di cui al comma 4 dell’articolo 28 può ricomprendere altresì la permuta tra alloggi di proprietà di persona fisica, collocati in condominio che necessita di interventi di riqualificazione o di rigenerazione e in cui la proprietà pubblica è maggioritaria in relazione al valore delle quote millesimali, e alloggi di proprietà dell’ente pubblico. Il valore delle unità abitative è determinato con apposita perizia asseverata, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale per lo specifico programma di riqualificazione o rigenerazione urbana, che tengono conto delle quotazioni dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate e delle caratteristiche degli alloggi, della loro ubicazione e dei benefici conseguibili dall’ente proprietario a seguito del ripristino della proprietà piena ed esclusiva dell’intero edificio in capo all’ente pubblico. L’eventuale conguaglio, in caso di differenza di valore tra le unità abitative oggetto di permuta, non può essere superiore a un quinto del valore del bene di proprietà pubblica. Per gli enti territoriali si applicano le disposizioni in materia di acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici di cui al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
2. La permuta non è consentita qualora il valore dell’unità abitativa oggetto di scambio, come determinato nella perizia, si discosti di oltre il 20 per cento dal valore del bene di proprietà pubblica.
3. L’unità abitativa acquisita al patrimonio pubblico a seguito di permuta è vincolata a finalità di servizio abitativo pubblico. L’unità abitativa di proprietà pubblica ceduta in permuta non si computa nel calcolo delle percentuali di cui ai commi 2 e 2 bis dell’articolo 28.
4. La permuta avviene anche in deroga al divieto di alienazione previsto dal comma 5 dell’articolo 28. All’unità abitativa ceduta in permuta al privato si applica il divieto di alienazione previsto dal comma 5 dell’articolo 28, il cui termine decorre dalla data di registrazione del contratto di acquisto dell’unità abitativa data in permuta dal privato. All’alloggio acquistato in permuta dal privato si applica la disciplina della prelazione prevista dal comma 5 dell’articolo 28.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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