Legge Regionale
8 luglio 2016
, n. 16
Disciplina regionale dei servizi abitativi
(BURL n. 28, suppl. del 12 Luglio 2016 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-07-08;16
Art. 33
(Servizi abitativi a canone agevolato)
1. Fanno parte del sistema regionale dei servizi abitativi gli alloggi sociali cui si applica un canone che copre gli oneri di realizzazione, recupero o acquisizione, nonché i costi di gestione.
2. Le modalità di attuazione e di gestione degli interventi che fruiscono di contributi o altre agevolazioni regionali sono disciplinate da una specifica convenzione stipulata tra il soggetto attuatore, il comune nel quale l'intervento è realizzato e la Regione. La convenzione può prevedere che all'individuazione degli assegnatari degli alloggi provveda il soggetto attuatore, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 22, mediante selezione pubblica da effettuarsi attraverso la piattaforma informatica regionale; diversamente provvede il comune mediante avviso pubblico di cui all'articolo 6. A tal fine la Giunta regionale approva una convenzione tipo nella quale sono stabiliti gli elementi essenziali ai quali devono uniformarsi le singole convenzioni.
3. Se dopo un periodo di locazione è prevista la vendita o il riscatto dell'alloggio sociale, la convenzione di cui al comma 2 prevede che il conduttore possa imputare parte dei corrispettivi pagati al locatore in conto di acquisto futuro dell'alloggio.
4. La Regione e i comuni esercitano, nell'ambito delle rispettive competenze, le funzioni di verifica e di controllo sull'esatto adempimento degli obblighi previsti dalla convenzione di cui al comma 2, nonché sul rispetto degli standard di servizio da parte dei soggetti promotori e attuatori.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia