Legge Regionale 8 luglio 2016 , n. 16

Disciplina regionale dei servizi abitativi

(BURL n. 28, suppl. del 12 Luglio 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-07-08;16

Art. 34
(Servizi abitativi temporanei)
1. Per servizi abitativi temporanei si intende ogni attività finalizzata alla realizzazione o alla messa a disposizione, in qualsiasi forma, di unità abitative o loro porzioni, da destinare al soddisfacimento del fabbisogno abitativo temporaneo di particolari categorie sociali, determinato da situazioni meritevoli di tutela, quali ragioni di lavoro, studio, salute, nonché la loro gestione comprensiva, eventualmente, della fornitura di servizi accessori. Gli aspetti contrattuali relativi all'uso di unità abitative o loro porzioni per le finalità di cui al presente articolo, sono regolati da contratti stipulati sulla base dello schema tipo approvato dalla Giunta regionale.
2. La Giunta regionale individua le categorie sociali destinatarie dei servizi abitativi temporanei e definisce i requisiti di accesso, le modalità e i criteri per l'attuazione delle misure di residenzialità temporanea.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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