Legge Regionale 8 luglio 2016 , n. 16

Disciplina regionale dei servizi abitativi

(BURL n. 28, suppl. del 12 Luglio 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-07-08;16

Art. 36
(Fondi immobiliari)
1. Per favorire l'incremento dell'offerta di servizi abitativi, la Regione partecipa alla costituzione di un sistema integrato nazionale e locale di fondi immobiliari per l'acquisizione, la realizzazione e la gestione integrata di immobili per i servizi abitativi sociali e alla promozione di strumenti finanziari anche innovativi dedicati a questo tema, con la partecipazione di soggetti pubblici o privati, per la valorizzazione e l'incremento dell'offerta abitativa sociale. La Regione si avvale della collaborazione di Finlombarda s.p.a. per la progettazione, l'attuazione e il monitoraggio degli strumenti finanziari dedicati al sistema regionale dei servizi abitativi. Tale linea di intervento è rivolta alle persone che non possiedono i requisiti per accedere a servizi abitativi pubblici, disponendo di un reddito che tuttavia non consente di accedere agli affitti a libero mercato.
2. L'ammontare di quote di fondi da detenere da parte della Regione è determinato dalla Giunta regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse del bilancio regionale.
3. La Regione assicura adeguate forme di pubblicità della partecipazione ai fondi immobiliari di cui al presente articolo, con particolare riferimento alle quote detenute, agli interventi finanziati ed al loro stato di realizzazione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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