Legge Regionale
8 luglio 2016
, n. 16
Disciplina regionale dei servizi abitativi
(BURL n. 28, suppl. del 12 Luglio 2016 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-07-08;16
Art. 43
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti regionali di cui agli articoli 4, comma 4, 23, 25, commi 2 e 3, la gestione dei servizi abitativi pubblici e sociali resta disciplinata dagli articoli da 28 a 44 bis della l.r. 27/2009 e dagli allegati B e C alla medesima legge, nonché dalle disposizioni del regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 1 (Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lett. m), l.r. 1/2000)).
2. Fino all'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 24, comma 3, per la determinazione dei canoni di locazione continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo III, capi II e IV, nonché gli allegati ivi richiamati, della l.r. 27/2009.
3. La disposizione di cui all'articolo 27, comma 10, della l.r. 27/2009, continua ad applicarsi fino all'adozione, da parte delle ALER, dell'atto di rideterminazione della dotazione organica ivi previsto.
4. Le disposizioni relative al consiglio territoriale di cui all'articolo 13 si applicano a decorrere dalla data della sua costituzione.
5. La disciplina degli articoli 34, comma 8, 40, 42, 43, 44 e 44 bis della l.r. 27/2009 continua ad applicarsi agli interventi già realizzati o finanziati sulla base di tali disposizioni alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. I programmi e i piani approvati dalla Giunta regionale in base alle disposizioni contenute nel capo I, titolo IV, della l.r. 27/2009, cessano di avere efficacia alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano validi ed efficaci fino al termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soli programmi e piani approvati nei cinque anni precedenti la suddetta data. Il completo reimpiego dei proventi derivanti dai programmi e dai piani di cui al presente comma è condizione necessaria per l'approvazione dei nuovi programmi di alienazione e valorizzazione di cui all'articolo 28, nonché per accedere ai finanziamenti concessi dalla Regione per le medesime finalità.
6 bis. Gli enti proprietari possono applicare la disposizione di cui all’articolo 28, comma 3 bis, anche ai proventi delle valorizzazioni derivanti dai programmi per l’alienazione e la valorizzazione del patrimonio abitativo pubblico approvati dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della medesima disposizione.(63)
7. I programmi connessi all'attuazione dei piani di risanamento approvati ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 24 (Assestamento al bilancio 2014-2016 - I Provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali), restano validi ed efficaci fino alla scadenza stabilita dai medesimi piani di risanamento.
8. Il limite del 30 per cento stabilito al comma 11 dell'articolo 23, per ALER Milano e limitatamente ai successivi diciotto mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 23, comma 3, è esteso al 50 per cento delle unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici non assegnabili per carenze di manutenzione.
9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alle ALER non si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto legge.
10. Ai fini di quanto disposto dalla presente legge, l'espressione 'edilizia residenziale pubblica' presente in altre disposizioni regionali, legislative o regolamentari, deve intendersi equivalente all'espressione 'servizi abitativi pubblici', qualora non diversamente specificato, individuando un servizio di interesse economico generale, e in quanto tale, oggetto di specifici obblighi di servizio pubblico.
11. In fase di prima applicazione, per l'anno 2016 e per gli anni 2017 e 2018, le condizioni d'accesso, la misura e la durata del contributo finanziario regionale di cui all'articolo 25, comma 3, sono definiti con provvedimento della Giunta regionale.(64)
11 bis. Nelle more dell’entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 25, commi 2 e 3, anche per l’anno 2019 si applicano le condizioni di accesso, la misura e la durata del contributo regionale di solidarietà stabiliti con le linee guida approvate dalla deliberazione della Giunta regionale 1 ottobre 2018, n. 601 (Contributo regionale di solidarietà 2018 - Riparto delle risorse e linee guida per l’accesso al contributo, in attuazione alla l.r. 16/2016).(65)
11 ter. A far data dal 1° gennaio 2020 gli enti proprietari e gli enti gestori provvedono, con cadenza biennale, all'aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio delle unità abitative entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. In relazione all'anno 2020 il termine per l'aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio delle unità abitative è differito al 31 ottobre. A tal fine, i riferimenti temporali relativi al reddito e al patrimonio per la valutazione della condizione economica misurata in base all'ISEE/ERP sono quelli presi a riferimento per la determinazione dell'ISEE di cui alla normativa statale vigente in materia. Per gli enti proprietari e gli enti gestori che nell'anno 2019 non hanno provveduto all'aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio, l'adempimento si intende assolto con l'aggiornamento da effettuare entro il 31 ottobre 2020. Per gli enti proprietari e gli enti gestori che nell'anno 2019 hanno provveduto all'aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio utilizzando i redditi e il patrimonio dell'anno 2018, l'aggiornamento da effettuare entro il 31 ottobre 2020 si intende assolto.(66)
11 quater. Alla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2021” gli effetti del provvedimento di decadenza adottato in vigenza del comma 9 dell’articolo 26 sono sospesi, a condizione che l’ente proprietario non abbia già dato esecuzione al medesimo provvedimento ottenendo il rilascio dell’alloggio. Al nucleo familiare destinatario del provvedimento di decadenza i cui effetti sono sospesi continua ad applicarsi il canone di locazione già determinato in vigenza del citato comma 9, nelle more della determinazione del nuovo canone sulla base delle modalità definite dal regolamento regionale di cui al comma 3, dell’articolo 23, ai sensi del comma 8 bis dell’articolo 26. Con tale regolamento sono, altresì, disciplinati i presupposti e le modalità in base ai quali gli enti proprietari dispongono la revoca del provvedimento di decadenza sospeso o provvedono all’esecuzione dello stesso nei casi di cessazione della sospensione(67)
11 quinquies. Fino all’entrata in vigore delle modifiche al regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4 (Disciplina della programmazione dell’offerta abitativa pubblica e sociale e dell’accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici), conseguenti alle modifiche alla presente legge apportate dalla legge regionale recante “Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2021” e al relativo adeguamento della piattaforma informatica regionale, al fine di evitare fenomeni di abusivismo, qualora si rendano disponibili unità abitative dopo la pubblicazione dell’avviso, l’ente proprietario può proporre l’assegnazione delle medesime unità abitative ai nuclei familiari in ordine di graduatoria fino all’approvazione della graduatoria definitiva relativa all'avviso successivo. La presente disposizione si applica anche alle procedure relative agli avvisi pubblicati a partire dal 30 ottobre 2020.(67)
11 sexies. Fino al 31 dicembre 2022 per far fronte alla situazione emergenziale determinata dall'epidemia da COVID-19, il comune tutela nell'assegnazione degli alloggi per servizi abitativi transitori i nuclei familiari destinatari di procedure esecutive di rilascio degli alloggi qualora ricorrano le condizioni previste dalla dichiarazione ISEE corrente.(67)
NOTE:
64. Il comma è stato modificato dall'art. 27, comma 1, lett. f) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15 e successivamente dall'art. 15, comma 1 della l.r. 10 agosto 2018, n. 12.
66. Il comma è stato aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. e) della l.r. 10 dicembre 2019, n. 21 e successivamente modificato dall'art. 20, comma 1, della l.r. 7 agosto 2020, n. 18.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia