Legge Regionale 8 agosto 2016 , n. 22

Assestamento al bilancio 2016/2018 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 32, suppl. del 10 Agosto 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-08-08;22

Art. 13
(Intese e accordi internazionali e interregionali)
1. Al fine di assicurare un'applicazione uniforme delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 3, lettera n), dello Statuto d'autonomia della Lombardia, la Regione ratifica con legge gli accordi con altri Stati e le intese con enti territoriali interni ad altri Stati o con altre Regioni che comportano nuove leggi o modifiche legislative, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica o individuazione di enti od organi comuni.
2. La legge di ratifica specifica la decorrenza dell'efficacia dell'accordo o dell'intesa e, ove necessario, le relative modalità di esecuzione.
3. Nel rispetto delle procedure stabilite dal Regolamento generale del Consiglio regionale, il Presidente della Regione informa preventivamente, con cadenza almeno annuale, il Consiglio regionale sui principali contenuti dei progetti di accordo con altri Stati o di intesa con enti territoriali interni ad altri Stati o con altre Regioni.
4. Fermo restando il rispetto delle leggi dello Stato, il Presidente della Regione o l'assessore delegato sottoscrive l'accordo o l'intesa di cui al comma 3 previa approvazione, ove previsto, dello schema di accordo o di intesa da parte della Giunta regionale. Il Consiglio regionale ratifica l'accordo o l'intesa di cui al comma 1 a seguito della presentazione della relativa proposta di progetto di legge da parte del Presidente della Regione.
5. Nel rispetto delle procedure stabilite dal regolamento di cui al comma 3, il Presidente della Regione informa, con cadenza almeno annuale, il Consiglio regionale degli accordi raggiunti con altri Stati e delle intese raggiunte con enti territoriali interni ad altri Stati o con altre Regioni non soggetti a ratifica ai sensi del comma 1.
6. Gli accordi e le intese di cui al presente articolo possono avere una durata predeterminata. Ove previsto negli accordi e nelle intese, l'efficacia degli stessi può essere prorogata, nel rispetto delle leggi dello Stato, a seguito di apposita deliberazione della Giunta regionale.
7. La deliberazione di cui al secondo periodo del comma 6è adottata sentita la commissione consiliare competente per gli accordi e le intese di cui al comma 1; nei restanti casi è adottata previa informazione alla commissione consiliare competente.
8. In caso di accordi e intese, di cui al primo periodo del comma 6, privi di previsione della possibilità di proroga della relativa efficacia, la proroga è consentita, ove non espressamente preclusa nell'accordo e nell'intesa, nel rispetto delle leggi dello Stato, nelle forme osservate per l'atto originario.
9. Agli accordi e alle intese esecutivi o applicativi degli accordi e delle intese soggetti a ratifica legislativa si applicano le procedure di cui al comma 4, ove ricorra almeno una delle condizioni di cui al comma 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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