Legge Regionale 17 novembre 2016 , n. 28

Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio

(BURL n. 46, suppl. del 17 Novembre 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-11-17;28

Art. 1
(Finalità e oggetto)
1. La Regione, nel rispetto della normativa statale in materia di aree protette, favorisce e determina, con il coinvolgimento degli enti gestori dei parchi e degli enti gestori delle riserve naturali, dei monumenti naturali, dei parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS) e dei siti di Rete Natura 2000, la riorganizzazione del sistema di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio della Lombardia, mantenendone inalterato il regime attuale di tutela, con la finalità di:
a) favorire la realizzazione di un sistema integrato delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio, attraverso l'aggregazione dei soggetti gestori e l'integrazione dei diversi strumenti di pianificazione e gestione, così da semplificare il rapporto con i residenti e gli operatori e incrementare le capacità e le potenzialità dei servizi;
b) consolidare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e dei valori paesaggistici del territorio, mantenendo, nell'ambito delle competenze della Regione, gli standard di tutela ambientale stabiliti dalla normativa statale in materia di aree protette;
c) incrementare i modelli di sviluppo sostenibile delle attività antropiche, anche tramite la condivisione degli obiettivi di tutela delle aree naturali, la conservazione della biodiversità e l'individuazione di compensazioni ambientali, e riconoscere la rilevanza dei servizi ecosistemici;
d) promuovere il completamento della rete ecologica e della rete verde regionale, di cui all'articolo 3 ter della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale);
e) potenziare l'efficacia della governance per la salvaguardia del paesaggio e della biodiversità attraverso l'individuazione degli ambiti territoriali ecosistemici.
2. L'ente gestore del parco è, secondo quanto previsto dalla presente legge, il soggetto di riferimento regionale per l'esercizio delle funzioni di gestione e tutela delle riserve naturali, dei monumenti naturali, nonché dei PLIS e dei siti di Rete Natura 2000.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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