Legge Regionale 23 novembre 2016 , n. 29

Lombardia è ricerca e innovazione

(BURL n. 47, suppl. del 25 Novembre 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-11-29;29

Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge reca disposizioni volte a potenziare, anche attraverso la leva della domanda pubblica di innovazione, l'investimento regionale in ricerca e innovazione, al fine di favorire la competitività del sistema economico-produttivo, la crescita del capitale umano, lo sviluppo sostenibile e di contribuire a elevare il benessere sociale e la qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione integra le politiche in materia di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e alta formazione, promuovendo, in sinergia con soggetti pubblici e privati e, in particolare, con Università, istituti di ricerca, parchi tecnologici, cluster, distretti, filiere produttive,istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), istituti tecnici superiori e associazioni di rappresentanza delle imprese, dei lavoratori e degli enti locali:(1)
a) la cultura della ricerca e dell'innovazione responsabile, anche attraverso la diffusione della conoscenza nel tessuto imprenditoriale lombardo, la sperimentazione e la divulgazione di metodi e processi innovativi finalizzati a ottimizzare la capacità produttiva delle imprese operanti in settori tradizionali;
b) il trasferimento tecnologico e di competenze dal mondo della ricerca al sistema delle imprese, anche attraverso la qualificazione del lavoro dei giovani ricercatori e la valorizzazione delle start up giovanili innovative;
c) lo sviluppo della ricerca privata, anche in forma associata, e la sua integrazione con la ricerca pubblica attraverso la definizione di ambiti prioritari per l'industrializzazione dei risultati e l'internazionalizzazione dei processi innovativi;
d) l'individuazione e lo sviluppo di settori strategici emergenti ad alto potenziale di innovazione tecnologica e con riflessi positivi sulla crescita economica e occupazionale del sistema produttivo lombardo, anche nel contesto dell'innovazione sociale;
e) il potenziamento dei settori consolidati strategici a partire dalla ricerca e innovazione nel campo della salute e del sistema di cure;
f) l'interazione, la cooperazione e i processi di aggregazione tra i soggetti operanti nella ricerca e innovazione in Lombardia, nell'area della Macroregione alpina (EUSALP), nell'Unione Europea e nel contesto internazionale;
g) gli investimenti strategici anche nell'ambito della sicurezza delle infrastrutture digitali e investimenti per favorire l'uso degli open data e dei big data, nonché dell’intelligenza artificiale e delle altre tecnologie di frontiera;(2)
g bis) l’interazione fra settori produttivi tradizionali e settori ad alta tecnologia e ad alto contenuto di conoscenza anche mediante l’utilizzo dell’intelligenza artificiale e delle reti infrastrutturali digitali.(3)
NOTE:
2. La lettera è stata modificata dall'art. 11, comma 1, lett. b) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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