Legge Regionale
23 novembre 2016
, n. 29
Lombardia è ricerca e innovazione
(BURL n. 47, suppl. del 25 Novembre 2016 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-11-29;29
Art. 6
(Norma finanziaria)
1. Alle spese per gli investimenti nelle infrastrutture digitali e per altri investimenti di rilevante interesse regionale, compresi gli investimenti per la valorizzazione del capitale umano impiegato nella ricerca di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), si provvede rispettivamente:
a) per le infrastrutture digitali con le risorse del POR FESR 2014-2020 Asse 2 "Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione ed alla comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime", per una spesa complessiva per investimenti di euro 20.000.000,00 nel settennio di programmazione 2014-2020, a valere sulla missione 14, programma 4 - Titolo 2 'Spese in conto capitale' del bilancio regionale;
b) per gli investimenti finalizzati alla valorizzazione del capitale umano impiegato nella ricerca quantificati in euro 1.778.454,00 per il 2016 con le risorse allocate alla missione 14, programmi 1 e 3 - Titolo 2 'spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2016-2018.
2. Alle spese per la promozione degli accordi per la ricerca e l'innovazione, di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), si provvede con le risorse del POR FESR 2014-2020 ASSE I 'Ricerca e Innovazione' per una spesa complessiva per investimenti di euro 40.000.000,00 nel settennio di programmazione 2014-2020 allocate alla missione 14, programma 3 - Titolo 2 'Spese in conto capitale' del bilancio regionale.
3. Alle spese per gli interventi previsti a favore della ricerca e dell'innovazione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera g), all'articolo 2, comma 6, lettera d), e alle spese per i premi di cui all'articolo 2, comma 6, lettera e), è istituito e conferito in gestione a Finlombarda s.p.a., previa effettuazione delle verifiche di cui all'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), il fondo 'Lombardia è ricerca e innovazione' secondo le seguenti linee di intervento:
4. Alle spese per i piani di acquisto di beni e servizi innovativi che derivano dagli appalti pre-commerciali previsti all'articolo 2, comma 3, lettera m), concorrono le risorse del POR FESR 2014-2020 Asse 1 'Ricerca e Sviluppo' allocate alla missione 14, programma 3 - Titolo II 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione del bilancio 2016-2018 per l'importo di euro 3.000.000,00 nel settennio.
5. Alla giornata della ricerca istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 6, lettera e), sono destinati rispettivamente euro 70.000,00 per ciascun anno del biennio 2017-2018, stanziati alla missione 14, programma 1 - Titolo I 'Spese correnti' stanziati alla missione 14, programma 01 - Titolo I 'Spese correnti' del bilancio di previsione 2016-2018.
6. Alle spese per il 'Foro regionale per la ricerca e l'innovazione' istituito ai sensi dell'articolo 3, quantificate in euro 400.000,00 annue si fa fronte nel 2017 e nel 2018 mediante l'incremento di euro 400.000,00 delle risorse della missione 14 "Sviluppo economico e competitività", programma 03 "Ricerca e innovazione - Titolo 1 'Spese correnti' e la corrispondente riduzione delle risorse di cui alla missione 20, programma 3 'Altri Fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2016-2018.
7. A decorrere dall'esercizio successivo al 2018 la spesa di cui al comma 6è rideterminabile con legge annuale di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
8. Alle eventuali ulteriori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse stanziate con la legge di bilancio alla missione 14 (Sviluppo economico e competitività), nonché nei relativi programmi dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2016 e successivi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia