Legge Regionale
23 novembre 2016
, n. 29
Lombardia è ricerca e innovazione
(BURL n. 47, suppl. del 25 Novembre 2016 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-11-29;29
Art. 7
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel promuovere e sostenere lo sviluppo del sistema di ricerca e innovazione lombardo. A questo scopo la Giunta regionale, entro il 30 settembre di ciascun anno, trasmette al Consiglio una relazione che descrive e documenta:
a) lo stato di attuazione delle attività previste all'articolo 2, comma 6 e del programma strategico di cui all'articolo 2, comma 2, specificando interventi realizzati, strumenti e modalità applicative, risorse stanziate e utilizzate, soggetti coinvolti, beneficiari raggiunti e loro caratteristiche;
b) il grado di raggiungimento dei risultati attesi definiti in sede di programmazione e gli esiti di eventuali progetti sperimentali approvati ai sensi dell'articolo 2, comma 6, lettera d);
d) gli esiti delle valutazioni condotte dal Foro regionale per la ricerca e l'innovazione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e);
e) l'utilizzo del fondo 'Lombardia è ricerca ed innovazione' di cui al precedente articolo 6, comma 3.
2. Con cadenza biennale, la relazione di cui al comma 1 comprende una sezione che descrive e documenta i risultati conseguiti in termini di potenziamento e sviluppo del sistema di ricerca e innovazione, anche con riguardo ai seguenti ambiti:
3. La Giunta regionale e il Foro regionale per la ricerca e l'innovazione rendono accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia