Legge Regionale 2 dicembre 2016 , n. 31

Disciplina delle cause di ineleggibilità e incompatibilità con la carica di Presidente della Regione, consigliere regionale, assessore regionale e sottosegretario regionale

(BURL n. 49, suppl. del 05 Dicembre 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-12-02;31

Art. 11
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Le norme della presente legge si applicano anche ai procedimenti in corso in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alla data della sua entrata in vigore.
2. Nel corso della X legislatura, nessuna contestazione può essere mossa per un incarico già assunto alla data di entrata in vigore della presente legge che, secondo la normativa precedentemente applicabile, non costituiva causa di ineleggibilità o di incompatibilità.
3. Resta fermo e trova applicazione quanto stabilito dall'articolo 17, comma 6, della legge regionale 24 giugno 2013, n. 3 (Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 'Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012'), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e da quanto stabilito dall' articolo 6, comma 1, lett. b), della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 32 (Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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