Legge Regionale 7 febbraio 2017 , n. 1

Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno delle baby gang, del bullismo e del cyberbullismo(1)

(BURL n. 6, suppl. del 10 Febbraio 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-02-07;1

Art. 3
(Soggetti beneficiari)
1. Possono beneficiare dei finanziamenti relativi agli interventi di cui all'articolo 2:
a) comuni, singoli e associati;
b) istituzioni scolastiche e formative;
c) aziende del sistema sociosanitario regionale;
d) istituti penitenziari della Lombardia;
e) enti del Terzo settore di cui al d.lgs. 117/2017 operanti in Lombardia da almeno tre anni nel campo del disagio sociale dei minori o in quello educativo e iscritte all'albo nazionale o regionale;(7)
f) associazioni sportive dilettantistiche, che operano in Lombardia, iscritte nel registro del CONI, nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport per i minori.
NOTE:
1. Il titolo è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a) della l.r. 22 aprile 2025, n. 2. Torna al richiamo nota
7. La lettera è stata modificata dall'art. 2, comma 1, lett. g) della l.r. 22 aprile 2025, n. 2. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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