Legge Regionale 7 febbraio 2017 , n. 1

Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo

(BURL n. 6, suppl. del 10 Febbraio 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-02-07;1

Art. 3
(Soggetti beneficiari)
1. Possono beneficiare dei finanziamenti relativi agli interventi di cui all'articolo 2:
a) comuni, singoli e associati;
b) istituzioni scolastiche e formative;
c) aziende del sistema sociosanitario regionale;
d) istituti penitenziari della Lombardia;
e) soggetti del Terzo Settore di cui alla legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso) operanti in Lombardia da almeno tre anni nel campo del disagio sociale dei minori o in quello educativo e iscritte all'albo nazionale o regionale;
f) associazioni sportive dilettantistiche, che operano in Lombardia, iscritte nel registro del CONI, nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport per i minori.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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