Legge Regionale
7 febbraio 2017
, n. 1
Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno delle baby gang, del bullismo e del cyberbullismo(1)
(BURL n. 6, suppl. del 10 Febbraio 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-02-07;1
Art. 4
1. Presso la Giunta regionale è istituita la Consulta regionale sulle baby gang, sul bullismo e sul cyberbullismo, di seguito Consulta, di cui fanno parte l'Assessore competente in materia di politiche per la famiglia, o un suo delegato, che la presiede, un rappresentante per ognuna delle direzioni regionali competenti in materia di sanità, istruzione, sicurezza, sport, un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale, tre rappresentanti designati dalle Aziende di tutela della salute, tre rappresentanti designati dal Tavolo regionale del Terzo Settore, un rappresentante dei genitori designato dal Forum regionale delle associazioni familiari, un rappresentante dei giovani designato dal Forum regionale dei giovani, un esperto di servizi di social networking e della rete internet indicato, previa intesa, dalla Prefettura – UTG di Milano, un rappresentante del mondo accademico e della ricerca universitaria esperto di bullismo come fenomeno sociale e un rappresentante delle associazioni sportive di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 3, designato dal CONI - Comitato regionale Lombardia. La Giunta regionale può promuovere la partecipazione alla Consulta di rappresentanti di amministrazioni statali, con particolare riguardo a quelle competenti in materia di giustizia minorile e sicurezza, previa intesa con le stesse.(9)
2. La Consulta ha lo scopo di raccogliere informazioni sulle baby gang dedite all’illegalità o alla criminalità e sugli atti di bullismo e di cyberbullismo, anche attraverso l’analisi dei social media, con un approccio multidisciplinare nell’ambito delle competenze regionali di cui all’articolo 117 della Costituzione, al fine di ottimizzare le azioni sul territorio regionale, evitando sovrapposizioni con interventi e competenze di altri soggetti pubblici, nonché il compito di confrontare, condividere, valutare, suggerire e mettere in rete le buone pratiche, tecnologie, processi e progetti, finalizzati a prevenire e contrastare il fenomeno delle baby gang, del bullismo e del cyberbullismo, nonché a conseguire una maggiore efficacia degli interventi previsti dall’articolo 2.(10)
3. La Consulta si avvale anche del supporto del Garante regionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza, del Corecom e del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 14 della legge regionale 24 giugno 2015, n. 17 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità).
NOTE:
8. La rubrica è stata sostituita dall'art. 2, comma 1, lett. h), numero 1) della l.r. 22 aprile 2025, n. 2. 

9. Il comma è stato modificato dall'art. 32, comma 1, lett. a) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15 , dall'art. 13, comma 1 della l.r. 10 agosto 2018, n. 12 e successivamente dall'art. 2, comma 1, lett. h), numero 2) della l.r. 22 aprile 2025, n. 2. 

10. Il comma è stato sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. h), numero 3) della l.r. 22 aprile 2025, n. 2. 

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia